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L’amministratore del condominio non è responsabile per l’omessa raccolta differenziata

di Giulio Benedetti

La Cassazione (ordinanza 29511/2023 e sentenza 4561/2023) ha stabilito il principio giuridico per cui l’amministratore condominiale non è tenuto a rispondere , anche nei confronti di terzi, per atti propri , omissivi o commissionavi , posti in essere dai condòmini.

Il ruolo dell’amministratore

Tale affermazione smentisce l’assunto che il professionista sia di fatto responsabile solidalmente. L’amministratore svolge l’incarico riconducibile alla figura del mandato (articolo 1129 , comma 15, Codice civile) , di gestione dei beni...