L’amministratore del condominio non è responsabile per l’omessa raccolta differenziata
La Cassazione (ordinanza 29511/2023 e sentenza 4561/2023) ha stabilito il principio giuridico per cui l’amministratore condominiale non è tenuto a rispondere , anche nei confronti di terzi, per atti propri , omissivi o commissionavi , posti in essere dai condòmini.
Il ruolo dell’amministratore
Tale affermazione smentisce l’assunto che il professionista sia di fatto responsabile solidalmente. L’amministratore svolge l’incarico riconducibile alla figura del mandato (articolo 1129 , comma 15, Codice civile) , di gestione dei beni...