L’amministratore di condominio può chiedere un provvedimento d’urgenza al giudice al fine di ottenere l’autorizzazione alla sospensione dell’erogazione del servizio di fornitura dell’acqua nei confronti dei condomini morosi, in virtù di quanto sancito dall’art. 63, comma 3, disp. att. cod. civ., potendo tale sospensione dell’afflusso dell’acqua riguardare le sole unità immobiliari dei condomini morosi.

Il quadro normativo

Con la Riforma del condominio (legge 220/2012), entrata in vigore in data 18 giugno 2013, è stata attribuita la facoltà di sospensione all’amministratore dei servizi essenziali e non essenziali. L’intento perseguito dal Legislatore appare quello di evitare che il condominio, quale ente di gestione della collettività dei condomini facenti parti del medesimo edificio, si faccia carico ad oltranza e, quindi, oltre il limite di legge dei sei mesi, della morosità del singolo, circostanza che verrebbe ...

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