Condominio

L’amministratore è responsabile per il danno causato dal non aver dato esecuzione ad una delibera

Nel caso specifico non aveva effettuato la dismissione e lo smaltimento dell'impianto di riscaldamento centralizzato

di Eugenia Parisi

Un condominio, insieme a ventuno condomini, conveniva in giudizio l'ex amministratore, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti, da quantificarsi in corso di causa, in conseguenza dello sversamento di idrocarburo per riscaldamento dalla cisterna interrata a servizio dell'impianto di riscaldamento centralizzato condominiale; essi assumevano che l'impianto era stato dismesso e smantellato in esecuzione di delibere condominiali risalenti nel tempo e a cui il convenuto mai aveva dato esecuzione.

L'amministratore deve eseguire la volontà assembleare
All'esito dell'istruzione probatoria eseguita durante il processo civile definito con la sentenza 582/2020 del Tribunale di Savona, in primo luogo, risultava provato che l'amministratore dell'epoca non aveva provveduto ad eseguire, con la necessaria diligenza, due delibere, entrambe riguardanti la dismissione e lo smaltimento dell'impianto di riscaldamento centralizzato, dei suoi accessori e delle apparecchiature.

In particolare, l'assemblea aveva disposto all'unanimità, in due diverse riunioni, la rinuncia definitiva all'utilizzo dell'impianto di riscaldamento tramite suo smantellamento con conseguente liberazione del locale adibito che sarebbe rimasto a disposizione dei condomini, essendo di proprietà comune; l'assemblea, inoltre, sempre all'unanimità, aveva dato mandato all'amministratore di esperire le formalità relative alla conseguente modifica del regolamento di condominio in ordine all'impianto di riscaldamento.

Il contenuto di tali determinazioni appariva, quindi, inequivocabile, determinando l' accoglimento della domanda: ai sensi dell'articolo 1130 Codice civile, infatti, conformemente al cosiddetto compito di tradurre nella realtà le manifestazioni di volontà dell'assemblea, le delibere oggetto di causa imponevano al convenuto di provvedere con diligenza a tutti gli adempimenti funzionali alla dismissione dell'impianto tra cui necessariamente anche lo smaltimento e la rimozione del serbatoio del combustibile (Cassazione civile sezione seconda 6086/2020, Cassazione penale sezione quarta 46385/2015, Corte appello Milano sezione terza,1944/2020).

Sulla scorta di tali principi, gli accessori e le apparecchiature dell'impianto dismesso da smantellare e vendere come ferrovecchio nel lessico approssimativo, stringato ed usuale nelle delibere condominiali, erano necessariamente riferiti anche al serbatoio interrato di combustibile dell'impianto condominiale che anni dopo, sversandosi aveva provocato i danni oggetto di causa.

I fatti accertati in corso di causa
Del resto, anche il consulente tecnico d'ufficio, ricostruendo la vicenda, aveva convenuto che l'impianto di riscaldamento era passato da centralizzato ad idrocarburi liquidi ad autonomo alimentato a gas metano e che pertanto, alla data del sinistro, l'impianto condominiale centralizzato e i suoi accessori, tra cui il serbatoio e le relative parti di impianto, non erano più utilizzati e, secondo le delibere assembleari agli atti, sarebbero dovuti esser stati dismessi già anni prima.

Il serbatoio era rimasto, invece, inutilizzato nel terrapieno con del combustibile di rimanenza al suo interno, quando sarebbe dovuto esser definitivamente escluso dal ciclo di funzionamento e messo in sicurezza ossia svuotato, disconnesso fisicamente dalle tubazioni di modo che perdesse la sua funzione e che fossero eliminati rischi di possibili sversamenti di prodotti nel suolo o l'instaurarsi di condizioni di infiammabilità del liquido o dei vapori all'interno del serbatoio.

La falsa dichiarazione dell’amministratore
Il tenore delle disposizioni assembleari appariva, quindi, inequivocabile; del resto, quand'anche fossero risultate generiche, l'amministratore, adempiendo diligentemente ai suoi obblighi, era tenuto a dismettere l'intero impianto, senza abbandonare al suo destino il serbatoio condominiale, non inertizzato e con residui di idrocarburi (Cassazione sezione seconda, sentenza 3233/1982). L'istruzione probatoria, inoltre, aveva dimostrato che il convenuto era consapevole dell'obbligo di smantellare quel serbatoio quando aveva dichiarato al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di avervi provveduto con documento scritto, seppur disconosciuto.

In secondo luogo era stata appurata la non consapevolezza, da parte del condomini, della permanenza del serbatoio con i residui di combustibile –fuoriusciti a distanza di anni- sotto la ghiaia: circostanza che costituiva il discrimine per l'attribuzione dei danni derivati dalla fuoriuscita del combustibile; di fatto, la provenienza degli idrocarburi dal deposito condominiale risultava confermata sia dagli accertamenti peritali, sia dalle dichiarazioni rese dai pubblici funzionari intervenuti il giorno dell'evento dannoso.

La legittimità dell'azione e la condanna al risarcimento dei danni
La piena prova dei profili di responsabilità raggiunta nel giudizio ha giustificato l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno svolta dal condominio e dalla quasi totalità dei condomini in relazione all'imperizia dell'ex gerente, senza alcun conflitto di interessi: competeva, infatti, all'amministratore attualmente in carica, in virtù della delibera assembleare, agire nei confronti del precedente per il risarcimento del danno, senza che la rappresentanza dell'amministratore facesse venire meno il potere dei singoli condomini, in difesa dei diritti connessi alla loro partecipazione al condominio (Cassazione sezioni unite, 10934/2019).

Nel caso di specie, i condomini si erano affiancati all'amministratore per la tutela di un interesse direttamente collettivo e solo mediatamente individuale, in relazione al quale l'assemblea aveva peraltro deliberato l'esperimento dell'azione nei confronti dell'ex amministratore per ottenere il risarcimento causato all'ente condominiale dalla sua cattiva gestione ed i singoli condomini avevano agito insieme all'amministratore nell'interesse del condominio per difendere i rispettivi patrimoni.

Del resto, il rapporto con i condomini dissenzienti è regolato dall'articolo 1132 Codice civile, mentre non sussiste interesse confliggente fra gli attori e l'ente di gestione, poiché il diritto sostanziale al risarcimento dei danni è comune ai condomini e non conflittuale; i dissenzienti che non hanno ritenuto di agire non creano conflitto né contrasto di interessi, non ponendosi, quindi, questioni di legittimazione attiva a formulare la domanda di risarcimento danni, posto che i condomini, oltre a rappresentare il condominio insieme all'amministratore, delegato dall'assemblea a promuovere il presente giudizio, hanno dato atto di agire anche in proprio.

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