L’’amministratore non può stipulare contratti che comportino la spesa di somme non preventivate dall’assemblea. L’urgenza delle spese deve essere ratificata dai condòmini. Pertanto, in mancanza della firma dell’amministratore e di un mandato dell’assemblea, i terzi non possono vantare alcun diritto verso il condominio né avvalersi del principio dell’apparenza del diritto. Lo precisa il Tribunale Cagliari, sezione seconda, nella sentenza 1818 del 17 novembre 2025.
L’analisi
Occorre segnalare che l’impostazione...

