La riparazione di un impianto di riscaldamento preesistente, volto a ripristinarne la funzionalità senza modifiche sostanziali, deve considerarsi atto di straordinaria manutenzione e non un’innovazione. Pertanto, la spesa deve essere ripartita tra tutti i condòmini, compreso chi si sia distaccato dall’impianto centralizzato e si sia munito di impianto di riscaldamento autonomo. Lo conferma Corte di cassazione, sezione seconda,n nella sentenza 1098 del 19 gennaio 2026.

L’analisi

La motivazione della sentenza...

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