L’amministratore professionista e le sanzioni disciplinari del suo Ordine
Nel caso specifico la Cassazione ha sollevato difetto di legittimazione passiva rigettando il ricorso di un architetto cancellato dall’albo professionale dal consiglio di disciplina
Nel caso in cui una sanzione disciplinare venga applicata ad un amministratore di condominio da parte del consiglio di disciplina di appartenenza a essere competente è l'intero consiglio dell'Ordine.Lo afferma la Cassazione con la sentenza 3059/2020 depositata il 10 febbraio 2020.
I fatti
Il caso specifico nasce dalla condanna penale dell' amministratore di un condominio, per avere con molteplici azioni esecutive di uno stesso disegno criminoso sottratto ingenti somme di titolarità degli appartenenti al condominio.
Cancellazione albo di appartenenza
All' emissione della condanna, faceva seguito il provvedimento di carattere disciplinare emesso da parte del competente consiglio di disciplina.All' amministratore infedele infatti era stata applicata una sanzione molto grave in quanto a seguito dell'accertamento della sua responsabilità era stata disposta la sua cancellazione dall' albo professionale tenuto dal consiglio dell'Ordine degli architetti cui il soggetto condannato concretamente apparteneva.
A fondamento della sanzione disciplinare veniva posto il grave discredito determinato dalla condotta dell' amministratore dalla quale sarebbe conseguita una notevole e macroscopica lesione dell' onorabilità e del prestigio dell' intera categoria, rappresentata dall'ordine procedente cui il consiglio di disciplina era concreta espressione.
Richiesta di revoca da parte della sanzione
L'amministratore di condominio ricorreva contro la decisione del consiglio di disciplina applicativa della sanzione, con apposito atto del proprio legale in cui deduceva l' eccessiva gravità della misura applicata che pertanto avrebbe dovuto essere oggetto di revoca.
La tesi difensiva si fondava sull' eccessiva gravità della valutazione della sua condotta la quale sia pure di carattere penale non era comunque passibile di una misura di tale carattere e di tale gravità ma di ben altro trattamento di carattere più tenue. Il procedimento dopo avere compiuto il proprio corso veniva deciso con la sentenza di c ui stiamo parlado.
Difetto di legittimazi one passiva
Il ricorso viene rigettato non potendosi ritenere procedibile l'azione del ricorrente, dato il difetto di legittimazione passiva del soggetto che aveva emesso la sanzione concretamente applicata. La sanzione disciplinare impugnata da parte del ricorrente infatti era stata concretamente emessa da parte di un consiglio di disciplina. Questo organo facente parte del relativo consiglio dell' Ordine ai sensi della vigente normativa è il solo organo competente alla valutazione di eventuali responsabilità derivanti dall 'attività professionale dei soggetti che ne fanno parte.
Proseguono i giudici della Corte, come il ricorrente abbia nell' individuazione del soggetto passivo della propria azione compiuto un macroscopico errore identificandolo in un soggetto concretamente privo di ogni legittimazione passiva.
Il consiglio di di disciplina infatti è un organo interno al consiglio dell' Ordine, pertanto privo per la propria natura di ogni legittimazione passiva per quel che riguarda i procedimenti promossi nei confronti dei propri provvedimenti emessi nei confronti degli appartenenti al relativo albo professionale.Il ricorso viene pertanto ritenuto inammissibile data la carenza di legittimazione passiva del soggetto nei confronti del quale era stato promosso.