L’amministratore può agire in giudizio solo a tutela delle parti comuni dell’edificio
L’amministratore può agire in giudizio solo per la tutela reale delle parti comuni del palazzo e non, quindi, per le questioni che – pur relative a tali parti comuni – riguardino l’accertamento di diritti il cui esercizio compete ai singoli condòmini nella cui esclusiva disponibilità restano i diritti stessi. Lo precisa il Tribunale di Padova con sentenza 1129 del 30 maggio 2023.
La vicenda processuale
Apre...
Impugnare il rendiconto può costare fino a 50mila euro
di Michela Buonasorte - vice presidente RCCF - revisori certificati e forensi





