Condominio

Le limitazioni alle destinazioni immobiliari sono opponibili solo se trascritte

Le restrizioni devono essere chiare e specifiche, altrimenti sono inefficaci

di Eugenio Antonio Correale

Le restrizioni alle facoltà inerenti al godimento della proprietà esclusiva contenute nel regolamento di condominio, volte a vietare lo svolgimento di determinate attività all’interno delle unità immobiliari esclusive, poiché costituiscono servitù reciproche, devono essere approvate o modificate mediante espressione di una volontà contrattuale, e quindi con il consenso di tutti i condòmini.

L’interpretazione del divieto previsto da un regolamento di condominio di adibire gli alloggi a «gabinetti di...