L’amministratore può richiedere atti conservativi in relazione alle parti comuni, ai fini del risarcimento
Risponde il costruttore del sospetto trasferimento di denaro precedente l’avvio del processo per risarcire i condòmini
In un condominio di recente costruzione un gravissimo incendio produceva ingenti danni anche alle parti comuni. Il condominio, quale ente di gestione, promoveva azione cautelare, ai sensi dell’articolo 1130 n. 4) Codice civile, quale atto conservativo in relazione ai danni subiti (già oggetto di Accertamento tecnico preventivo) dalle parti comuni dell’edificio condominiale, fortemente danneggiate per effetto delle condotte commissive ed omissive contestate ai resistenti.
Il ragionamento del Tribunale
Il Tribunale di Milano, sezione civile, con propria ordinanza del 25 novembre 2022 , riteneva sussistente il requisito del fumus boni iuris, anche alla luce del circostanziato di risultanze di indagini penali inerenti la dinamica e le modalità di propagazione del dirompente incendio. In particolare per condotte attive e/o omissive, pienamente deliberate e consapevoli o gravemente negligenti e imperite, contrarie a precisi obblighi giuridici di attenzione e perizia, scaturenti dalla posizione contrattuale e professionale. Ma anche dalla posizione di garanzia derivante dal ruolo in concreto assunto, concorso al macroscopico vizio di progettazione e di esecuzione degli esterni del palazzo e alla scelta dei pannelli per il rivestimento dei parapetti delle facciate e dei pilastri esterni.
Il Tribunale ha altresì rilevato la sussistenza del periculum in mora.Per giurisprudenza costante il periculum in mora può essere desunto alternativamente da soli elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all’entità del credito, ovvero soggettivi, rappresentati dal contegno del debitore che lasci fondatamente presumere che possa porre in essere atti dispositivi idonei a depauperare il proprio patrimonio per sottrarsi all’adempimento (Cassazione 2139/1998; Cassazione 2081/2002).
Conclusioni
Nella specie, risultavano provati da un’ispezione ipotecaria ove risultavano dei preliminari di compravendita stipulati e trascritti nei registri immobiliari e quindi atti presumibilmente distrattivi del patrimonio immobiliare ed emblematici dell’intento di sottrarsi all’adempimento dei rilevanti obblighi risarcitori.Rilevati tali elementi fondanti, il Tribunale decretava il sequestro conservativo dei beni mobili, immobili e dei crediti di pertinenza dei resistenti fino alla concorrenza di un elevata somma ritenuta congrua dalle perizie per il risarcimento dei danni.