Condominio

L’appello per i giudizi di impugnazione va fatto sempre con atto di citazione

Un appello erroneamente introdotto con ricorso è suscettibile di sanatoria da presentare in tempi ben precisi

di Rosario Dolce

Se impugni la delibera con ricorso anche l'appello segue lo stesso rito, ma occhio al termine per la notifica. Secondo questo schema la Corte di appello di Palermo , con sentenza 1163/2021 pubblicata il 14 luglio 2021, ha dichiarato inammissibile l'azione di impugnazione formulata da un condòmino, perché ha oltrepassato il termine di legge per l'impugnazione.

Le previsioni del Codice
Il giudice del gravame, per legittimare la propria conclusione, ha precisato che l'appello avverso la sentenza che abbia pronunciato sull'impugnazione di una deliberazione dell'assemblea di condominio (nonostante il primo giudizio fosse stato introdotto con ricorso), ai sensi dell'articolo 1137 Codice civile, va proposto, in assenza di specifiche previsioni di legge, mediante citazione in conformità alla regola generale di cui all'articolo 342 Codice civile.

In questi termini, la tempestività del gravame va verificata in base alla data di notifica dell'atto e non a quella di deposito dello stesso nella cancelleria del giudice a cui si ricorre in sede di impugnativa (Cassazione civile 8839/2017; Cassazione 23692/2014; Cassazione 6412/2011; Cassazione 8536/2009).Questo principio è stato, altresì, ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha specificato che, in tema di impugnazione delle deliberazioni assembleari del condominio, la tesi per cui l'atto introduttivo può essere introdotto con ricorso anche per il giudizio di appello - e, in quanto tale, il rispetto del termine di gravame deve intendersi assicurato già dal deposito del ricorso in cancelleria, a prescindere dalla sua successiva notificazione - deve intendersi superato (Cassazione 30044/2017; in senso conforme da Cassazione 18117/2013 e da Cassazione 18573/2014).

I tempi per la sanatoria
Vige, in buona sostanza, il principio per cui un appello erroneamente introdotto con ricorso, anziché con citazione, è suscettibile di sanatoria, a condizione, appunto, che nel termine previsto dalla legge l’atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte (Cassazione sezioni Unite 2907/2014).Non rileva, viceversa, alcuna deroga di sorta, specie se delineata, dal punto di vista processuale, in ragione di un'assunta equipollenza o indifferenza delle forme (peraltro, delineata dalla Cassazione, sezioni Unite, 849/2011). Siffatto principio, laddove ha trovato applicazione in ambito condominiale, è venuto in soccorso solo quando l’atto introduttivo del giudizio di primo grado di impugnazione delle delibere dell’assemblea condominiale era stato predisposto secondo la formulazione dell’articolo 1137 Codice civile, secondo il regime ante riforma del 2012.

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