Condominio

L’assemblea condominiale ha il compito di riservare i posti auto agli inquilini diversamente abili

Per legge, è necessario eliminare le barriere architettoniche per garantire ai portatori di handicap parcheggi facilmente raggiungibili e utilizzabili

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di Rosario Dolce

L'assemblea dei condòmini ha il potere e il dovere di assegnare, per il principio di solidarietà sociale, dei posti auto ai diversamente abili vicino l'accesso al portone di ingresso dell'edificio in cui questi vivono. Va, pertanto, considerata valida ed efficace la delibera con cui ciò viene disposto. Lo ha stabilito il Tribunale di Roma con la sentenza numero 12021 del 27 luglio 2022.

Il caso

Un condòmino romano impugnava una delibera dell'assemblea che decideva di accettare la richiesta avanzata da una condòmina residente di usufruire di uno stallo riservato per il parcheggio della propria autovettura in prossimità del portone d'ingresso alla propria abitazione a causa della grave disabilità di un familiare convivente. Riteneva l'attrice che, nella specie (pure richiamando un precedente arresto giurisprudenziale costituito da Cassazione 9069/2022, il quale stabiliva, in sintesi, che non si possono assegnare posti nominativi in sede assembleare) si tratterebbe di un’assegnazione definitiva del posto auto a un condòmino costituente un'innovazione vietata ai sensi dell'articolo 1120, comma 2, Codice civile in quanto determinante una limitazione dell'uso e del godimento che gli altri condòmini hanno diritto di esercitare sul bene comune, con conseguente nullità del deliberato. La domanda – nonostante l'apparente avallo giurisprudenziale - è stata rigettata, per una pluralità di ragioni giuridiche, ognuna delle quali meritevole, in sintesi, di menzione.

Il concetto di «pari uso»

La prima questione affrontata è stata, innanzitutto, ricondotta alla fattispecie prevista dall'articolo 1102 del Codice civile, che disciplina l'uso delle cose comuni anche nel condominio degli edifici. Tale norma – per come espressamente riferito - prevede che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. In sintesi, secondo tale previsione, sono vietate solo le innovazioni che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condòmino e non le facoltà del condominio in ordine alla migliore, più comoda e più razionale utilizzazione della cosa stessa.

Il potere assembleare

La seconda questione affrontata riguardava la portata dei poteri dell'assemblea per disciplinare l'area di parcheggio e, a tal proposito, è stato precisato che, nell'ambito del potere di regolamentazione dell'uso delle cose comuni ad essa spettante, con delibera approvata con la maggioranza stabilita dall'articolo 1136, comma 2, Codice civile, è consentito «individuare all’interno del cortile condominiale i singoli posti auto di cui possano fruire i singoli partecipanti, al fine di rendere più ordinato e razionale il godimento paritario, ovvero allorché sia impossibile il simultaneo godimento a favore di tutti i proprietari, prevedere il godimento turnario del bene». Una simile deliberazione «mantiene un valore meramente organizzativo delle modalità d’uso delle cose comuni, senza menomare i diritti dei condòmini di godere e disporre delle stesse».

La «solidarietà condominiale»

Infine, la terza e decisiva questione, riguarda la valutazione del tenore del deliberato oggetto di impugnazione rispetto le specifiche esigenze di tutela pubblicistica da riservare in favore dei portatori di handicap e della relativa mobilità. La fattispecie richiamata dell'articolo 1102 Codice civile è stata così armonizzata con i principi derivanti dalla normativa antidiscriminatoria introdotta dalla Legge 67/2006 e dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità nonché con i dettami della Carta costituzionale (articoli 32, 2, 3 e 42, comma 2). In questi termini, è stato ritenuto preminente rispetto al diritto di comproprietà, l'osservanza del dovere di solidarietà e il rispetto del diritto inviolabile ad una normale vita di relazione, tutelato dall’articolo 2 della Costituzione, nonché del diritto alla salute - inteso anche come interesse del singolo e della collettività all’eliminazione delle discriminazioni dipendenti dalle situazioni invalidanti - tutelato dall’articolo 32 della Costituzione.

La stessa legge numero 13/1989 – sebbene sia stata ritenuta non applicabile al caso, dal momento che l’edificio condominiale è stato costruito antecedentemente al 1989 e non essendo in corso opere di ristrutturazione dell'area - prevede l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati di nuova costruzione mediante la realizzazione di posti auto riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili collocato nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio e atti proprio a favorire la mobilità. In questo caso, è la legge a riconoscere tale diritto (in punto è stata richiamato come precedente la Cassazione, 3858/2016).

La decisione del Tribunale

Ritenuto l'anzidetto, è stata valutata e dichiarata perfettamente valida ed efficace la delibera in oggetto, laddove riservava dei posti auto in punti specifici della corte comune in favore dei portatori di handicap, in quanto è stato considerato come preminente l'interesse del singolo alla rimozione degli ostacoli che si frappongono al superamento di situazioni di disuguaglianza. Nell'ottica di contemperare i diritti di tutti i condòmini all'utilizzo dei beni comuni, il decidente ha così dato prevalenza a coloro tra di essi che, trovandosi in condizioni di ridotta capacità motoria, devono fruire di spazi e servizi che gli consentano di raggiungere facilmente la propria abitazione in condizioni di adeguata autonomia. Tra l'altro, è stato pure precisato in sentenza come la delibera impugnata non apportava modifiche alla destinazione del bene comune né, tantomeno, ledeva diritti acquisiti dei singoli condòmini, visto che non comportava la realizzazione di opere in senso tecnico o l'installazione di strutture aggiunte, ma semplicemente riservava uno stallo per un posto auto (già esistente) in favore di un portatore di handicap.

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