Condominio

L’assemblea non può addebitare spese personali al singolo condomino

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di Giovanni Iaria

Non può essere riconosciuto all'assemblea condominiale, al di fuori delle proprie attribuzioni previste e regolate dalla normativa codicistica, il potere di “autodichia” consistente nel farsi giustizia da sé e nel richiedere ai condòmini somme di danaro in violazione dei criteri legali o convenzionali per il riparto delle spese, ovvero altre prestazioni.

Pertanto, è nulla la delibera che pone a carico del singolo condòmino spese di natura personale per attività giudiziali e stragiudiziali, in quanto lesiva del suo patrimonio personale.

Lo ha affermato il Tribunale di Roma, con la sentenza nr. 18138/2019, Sezione Quinta, pubblicata il 24 settembre 2019 , Giudice Fabrizio Sanchioni.

La lite
A dare origine alla vertenza è l'impugnazione da parte di alcuni condòmini di una delibera che aveva approvato il bilancio consuntivo ed il relativo stato di riparto per la gestione ordinaria, addebitando ai suddetti condòmini oneri condominiali che comprendevano delle spese individuali relative a spese stragiudiziali, a contenziosi ancora pendenti e in parte a spese liquidate in un decreto ingiuntivo che era stato sospeso nel giudizio di opposizione promosso avverso il suddetto provvedimento.

Il condominio si costituiva in giudizio deducendo la correttezza della delibera impugnata e chiedeva il rigetto della domanda proposta dai condòmini.

Il Tribunale, dopo aver premesso che le competenze spettanti all'assemblea condominiale sono elencate nell'articolo 1135 del codice civile, ha evidenziato che non rientra tra queste quella di addebitare al singolo condòmino spese ritenute di natura personale o che comunque ritenga “giusto” porre a suo carico, dichiarando la nullità della delibera impugnata nella parte relativa all'approvazione del bilancio consuntivo e alla ripartizione della spesa.

Occorre un condanna
Secondo il Tribunale capitolino, senza un provvedimento giudiziale che condanni un condòmino al pagamento di determinate spese, all'assemblea non è riconosciuto il potere di imputare a quest'ultimo le spese inerenti alla gestione, manutenzione e conservazione del beni comuni condominiali solo per la quota di sua spettanza.

Il Tribunale di Roma ha concluso, ricordando quanto affermato dalla Cassazione con l' ordinanza n. 751 del 18 gennaio 2016, che ha dichiarato la legittimità dell'addebito personale al condòmino moroso delle spese legali liquidate dal Giudice nel decreto ingiuntivo emesso con la clausola della provvisoria esecuzione e non sospeso e di conseguenza ha dichiarato la legittimità della delibera che aveva addebitato al suddetto condòmino, le spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo in favore del condominio e poste a carico del primo, distinguendo tra spese legali liquidate con provvedimento giudiziale e spese “auto liquidate” dal legale del condominio per una procedura stragiudiziale, dichiarando, invece, la nullità della delibera che addebitava al singolo condòmino queste ultime spese, in quanto le stesse andrebbero ad incidere sui diritti individuali del condòmino.

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