È annullabile la delibera con cui l’assemblea condominiale, in sede di approvazione del rendiconto consuntivo, ripartisca a maggioranza tra i condòmini non morosi le quote rimaste insolute da altri condòmini, in violazione del criterio legale di proporzionalità di cui all’articolo 1123 Codice civile, salvo che ricorra una diversa convenzione unanime oppure una situazione eccezionale e improrogabile tale da giustificare la costituzione di un apposito fondo-cassa.

La vicenda

Lo ha precisato il Tribunale di Vicenza...

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