Condominio

L’incorporazione di parti comuni alla proprietà esclusiva si configura come turbativa del possesso

Legittimati ad agire pertanto i condòmini o il condominio, anche se il bene comune è posto al servizio di una sola porzione dello stabile

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di Luana Tagliolini

L'incorporazione delle parti condominiali nella proprietà individuale si potrebbe qualificare come turbativa e comportare una immediata reintegra nel compossesso. Lo stabilisce il Tribunale di Genova nell’ordinanza del 23 giugno 2021.

I fatti
La vicenda prende inizio da un'azione proposta da alcuni condomini, in via principale in base all'articolo 1168 Codice civile (spoglio del possesso) e in subordine ex articolo 1170 Codice civile (molestie nel possesso), nei confronti di una condomina che, a seguito di spoglio violento e clandestino, aveva inglobato, nel corso di lavori, parti comuni condominiali (pianerottoli e scale) all'interno dei due propri appartamenti ubicati nello stabile condominiale, in tal modo unendoli e collegandoli.Il giudice della prima fase emetteva ordinanza di rigetto del ricorso sostenendo che le ricorrenti non godessero di un legittimo possesso di fatto di detti beni (per struttura e destinazione) pur dando per assodato che oggetto dello spoglio fossero parti comuni condominiali e che le ricorrenti ne fossero comproprietarie.

I due tipi di compossesso
Le ricorrenti presentarono reclamo al Collegio che lo accolse.Il pianerottolo e la scala, oggetto del procedimento possessorio, costituiscono parti comuni dell'edificio in base all'articolo 1117 Codice civile. Spiega il giudice che in tema di possesso dei beni su parti comuni occorre distinguere il cosiddetto «compossesso oggettivo» relativo a cose, impianti e servizi che sono oggettivamente utili alle singole unità immobiliari a cui sono collegati materialmente o per destinazione (suolo, tetto, fondazioni), dal «compossesso soggettivo» relativo a cose, impianti o servizi utili soggettivamente tanto che la loro unione materiale o la destinazione funzionale alle proprietà private dipende dall'attività dei rispettivi proprietari.

Ora, l'uso della cosa comune e i lavori per il miglior godimento della stessa ex articolo 1102 Codice civile non possono mai concretizzarsi nell'appropriazione sostanziale del bene mediante uno spoglio degli altri condòmini sicché i lavori, che incorporino nella proprietà individuale parti condominiali quali scale e pianerottoli, si concretizzano in una turbativa del possesso che legittima i condòmini o il condominio alla relativa azione di manutenzione, a nulla rilevando che tali parti comuni siano poste al servizio di una sola porzione dello stabile (beni comuni di uso esclusivo).

Conclusioni
Alla luce delle risultanze documentali e fotografiche, il Collegio aveva accertato che l'incorporazione fisica di tali beni nella proprietà privata del resistente (che aveva destinato le proprie unità immobiliari a casa vacanza) che determinava una vera e propria fisica incorporazione/inglobamento delle cose condominiali con alterazione e sottrazione definitiva dell'uso di tali beni agli altri condòmini, non poteva essere considerata ammissibile in quanto configurava uno spoglio del compossesso. Il Tribunale, pertanto, revocava l'ordinanza impugnata, ordinava l'immediata reintegrazione dei condòmini nel compossesso delle parti sottratte alla loro disponibilità e il ripristino dello stato preesistente dei luoghi.

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