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Chi si distacca dal riscaldamento centralizzato paga comunque per la manutenzione dell’impianto

Possibile evitare solo i consumi volontari e non quelli che derivano dalla dispersione del calore

di Ivan Meo e Roberto Rizzo

La seconda sezione civile della Corte di cassazione, con l’ordinanza numero 1098 del 19 gennaio 2026, a conclusione di una vicenda piuttosto articolata e complessa, ha ribadito che, in ambito condominiale, il proprietario che si distacca dall’impianto di riscaldamento centralizzato, deve comunque contribuire alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, dell’impianto stesso, oltre che versare la quota di propria competenza imputabile ai consumi involontari, ossia derivanti dalla dispersione del calore...