Condominio

L’istanza di mediazione e la comunicazione all’amministratore per la impugnazione delle delibere

L’istanza di mediazione e l'avviso di convocazione, pur non essendo atti processuali in senso stretto perché non compiuti nel processo, possono essere sussunti in una categoria speciale di atti che hanno funzione e natura prodromica al processo

di Rosario Dolce

L'articolo 1137 Codice civile stabilisce il termine perentorio di trenta giorni per chiedere l'annullamento di una delibera assembleare, decorrente dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.
L'articolo 71 quater delle disposizioni di attuazione al Codice civile – come sappiamo - fa rientrare la superiore controversia in quelle assoggettate al preliminare accesso alla procedura di mediazione civile e commerciale cosiddetta “obbligatoria”.
L'articolo 5, VI comma del Decreto Legislativo n. 28/2010 stabilisce al riguardo che “… dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale.

Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'art. 11 presso la segreteria dell'Organismo”.

L'articolo 8, I comma , dispone, inoltre, che “… all'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'Organismo designa un mediatore e fissa un primo incontro di programmazione, in cui il mediatore verifica con le parti le possibilità di proseguire il tentativo di mediazione, non oltre trenta giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante”.

Orientamenti ondivagi
Quest'ultime disposizioni non sono state interpretate dalla giurisprudenza in modo inequivoco.In particolare, si è ritenuto che l'istanza di mediazione, ovvero il suo deposito presso l'organismo di conciliazione, non sia sufficiente a interrompere il temine di decadenza di cui all'articolo 1137 codice civile.La stessa Corte di Cassazione ha ribadito tale posizione, affermando che”…solo comunicazione alle altre parti della domanda di mediazione, e non anche con il mero deposito della stessa, impedisce il prodursi della decadenza” (Cassazione civile, n. 2273/2019; conforme Corte di Appello Milano 253/2020).

La giurisprudenza di merito è, invece, in punto, parsa ondivaga. Secondo il Tribunale di Firenze (2718/2016) una lettura costituzionalmente orientata delle norme in considerazione dovrebbe condurre a ritenere che l'interruzione di un termine di decadenza, quale quella in specie, non può che prodursi per effetto dell'attività compiuta dal soggetto onerato al compimento della stessa, e non da parte di terzi. Per l'effetto, si dovrebbe dedurre che il termine in questione possa essere interrotto già con il semplice deposito dell'istanza di mediazione presso l'organismo prescelto, da parte del condomino ricorrente (Tribunale Sondrio, 25.1.2019).

Tale orientamento è stato fatto proprio anche dal tribunale bresciano, il quale, con sentenza nr 648 del 2020, ha anche meglio precisato che l'istanza di mediazione “può essere catalogata alla stregua di un ricorso: è il deposito del ricorso che determina l'impedirsi della decadenza, non la notifica dello stesso.

Dall'altro lato, in considerazione del fatto che, nel caso di trasmissione della domanda a mezzo posta, la comunicazione potrebbe “non essere ricevuta nei trenta giorni per causa non imputabile neppure all'organismo di mediazione, in quanto è previsto per legge un termine di compiuta giacenza della raccomandata di trenta giorni”.

La nuova sentenza
Quindi, in punto, si registrano orientamenti contrastanti.Ora, al di là della disputa formale di cui sopra – che, evidentemente, ha risvolti sostanziali non indifferenti per valutare la tempestività della impugnazione – si è posto un altro problema, quale quello del valore da ascrivere alla stessa comunicazione dell'istanza di mediazione all'amministratore.In punto, è recentemente intervenuto il Tribunale di Roma, il quale con la sentenza 10502 del 16 luglio 2020 ha paragonato l'istanza di mediazione per l'impugnazione di una delibera assembleare all'istanza di impugnazione del licenziamento in materia lavoro, ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

Nello specifico, il giudice capitolino ha richiamato il contenuto della Sentenza n 8830/2010 della Corte di Cassazione, sezioni Unite, laddove rileva che: “l'impugnazione del licenziamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, formulata mediante dichiarazione spedita al datore di lavoro con missiva raccomandata a mezzo del servizio postale, deve intendersi tempestivamente effettuata allorché la spedizione avvenga entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento o dei relativi motivi, anche se la dichiarazione medesima sia ricevuta dal datore di lavoro oltre detto termine, atteso che - in base ai principi generali in tema di decadenza, enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e affermati, con riferimento alla notificazione degli atti processuali, dalla Corte costituzionale - l'effetto di impedimento della decadenza si collega, di regola, al compimento, da parte del soggetto onerato, dell'attività necessaria ad avviare il procedimento di comunicazione demandato ad un servizio - idoneo a garantire un adeguato affidamento - sottratto alla sua ingerenza”.

Quindi “L'istanza di mediazione e l'avviso di convocazione, pur non essendo atti processuali in senso stretto perché non compiuti nel processo, possono essere sussunti in una categoria sui generis di atti che hanno funzione e natura prodromica al processo (sia pure eventuale), per i quali sembra da escludersi l'applicabilità delle regole degli atti sostanziali (in particolare, quella prevista dagli articoli 1334 e 1335, secondo cui l'atto spiega effetti nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario), mentre, per analogia iuris, si rendono applicabili i principi valevoli per gli atti processuali (fra cui quello della scissione degli effetti della notificazione tra il notificante ed il suo destinatario), di cui condividono la funzione, in quanto atti alla tutele del diritto di azione in via giudiziale”.

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