Il rendiconto condominiale, ai sensi dell’articolo 1130-bis Codice civile, deve consentire un’immediata verifica dei dati contabili: registro di contabilità, riepilogo finanziario e nota sintetica devono essere chiari, documentati e trasparenti. La giurisprudenza di legittimità (Cassazione 30506/2019) ha chiarito che nel giudizio di rendiconto l’amministratore cessato dall’incarico è tenuto a consegnare tutta la documentazione utile, restando a suo carico l’onere di giustificare entrate e uscite....

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