Condominio

L’obbligo di rendiconto grava sull’amministratore cessato dall’incarico anche in caso di revoca

L’amministratore cessato deve restituire documenti e somme non giustificate, rispondendo personalmente delle irregolarità gestionali

di Laura Capelli - Unai

Il rendiconto condominiale, ai sensi dell’articolo 1130-bis Codice civile, deve consentire un’immediata verifica dei dati contabili: registro di contabilità, riepilogo finanziario e nota sintetica devono essere chiari, documentati e trasparenti. La giurisprudenza di legittimità (Cassazione 30506/2019) ha chiarito che nel giudizio di rendiconto l’amministratore cessato dall’incarico è tenuto a consegnare tutta la documentazione utile, restando a suo carico l’onere di giustificare entrate e uscite....