L'esperto rispondeCondominio

La norma «regolamentare» è modificabile a maggioranza

Per correggere disposizioni di natura tipicamente organizzativa può essere sufficiente la maggioranza di 500 millesimi, oltre a quella degli intervenuti

di Matteo Rezzonico

La domanda

Il nostro regolamento contrattuale dispone che «l’amministrazione del fondo di riserva deve essere tenuta distinta dal quella del fondo comune»; tuttavia, da 20 anni, l’assemblea ha condiviso la scelta di optare per un unico conto corrente, dando all’articolo un’interpretazione per la quale si ritiene che sia possibile avere separazione dei fondi per mezzo di una distinzione contabile, che peraltro risulta nel dettaglio della situazione patrimoniale presentata nel consuntivo. Con tale soluzione si risparmiano spese e bolli ed è possibile sconfinare - eccezionalmente o temporaneamente - in caso di eventuali interventi straordinari non prevedibili. Un nuovo condomino ritiene che, invece, si debbano tenere due conti distinti, e di fronte al rifiuto dell’assemblea (che ha votato con la maggioranza dei presenti, rappresentanti 720 millesimi) di modificare la clausola, è ricorso in giudizio. A parere dell’esperto, il condomino ha ragione nell’insistere nelle sue richieste?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 3 novembre 2025

Evitando di addentrarsi nell’interpretazione della clausola regolamentare, operazione che richiederebbe la lettura dell’intero regolamento di condominio, la norma “organizzativa” riportata nel quesito potrebbe anche essere interpretata come finalizzata all’apertura di due conti correnti condominiali: l’uno per la gestione degli affari condominiali generali e l’altro...