La transazione approvata dall’assemblea è insindacabile: anche se l’amministratore è in conflitto di interesse
Nel caso specifico faceva parte della società con la quale il condominio aveva trovato un’intesa
Le condizioni inserite in una transazione approvata dall’assemblea non possono essere rimesse in discussione nel merito quando si impugna la delibera che l’ha autorizzata, ai sensi dell’articolo 1137 del Codice civile, anche se l’amministratore è in conflitto di interesse. Lo afferma la Cassazione, seconda sezione, con la sentenza 29927 del 12 novembre 2025.
I limiti del controllo giudiziale
Nel campo del condominio, il giudice può verificare soltanto la legittimità delle decisioni assembleari: cioè se siano state adottate nel rispetto...





