L’iniziativa contrattuale dell’amministratore che agisca senza previa approvazione o successiva ratifica dell’assemblea non determina l’insorgenza di alcun obbligo in capo ai condòmini, non trovando applicazione il principio secondo cui l’atto compiuto, benché irregolarmente, dall’organo di una società resta valido nei confronti dei terzi che abbiano ragionevolmente fatto affidamento sull’operato e sui poteri dello stesso.
Questo discende dal fatto che i poteri dell’amministratore del condominio e...


