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La condanna alla consegna dei documenti non comporta automaticamente il risarcimento del danno

La richiesta di risarcimento nel caso in esame non era supportata da una dimostrazione del danno subito, che era solo ipotetico

di Eugenia Parisi

Un condominio ha citato in giudizio l’ex amministratore per condannarlo alla consegna della documentazione e per il relativo risarcimento del danno; il Tribunale di Benevento, con sentenza 1315/2022 ha accolto solo la prima domanda.

L’obbligatorietà del passaggio di consegne

Nel contratto che intercorre tra l’amministratore e i condòmini trovano applicazione le norme sugli obblighi e sulle attribuzioni di cui agli articoli 1129 e 1130 Codice civile e, per quanto non disciplinato, le disposizioni in tema di mandato (articolo 1129, penultimo comma Codice civile); per cui, alla scadenza o alla revoca, l’amministratore è tenuto a consegnare la documentazione in suo possesso ed a rendere il conto anche su richiesta del singolo condomino, potendosi presumere che tale richiesta interessi egualmente tutti i vari condomini, in quanto affare ad essi comune.

L’articolo 1129, comma 8 Codice civile, infatti, obbliga l’amministratore uscente, alla cessazione dell’incarico, a consegnare tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condòmini. Inoltre, la norma contenuta nell’articolo 1130, comma 8 Codice civile, impone al soggetto cessato dall’incarico, la conservazione di tutta la documentazione inerente alla propria gestione riferibile sia al rapporto con i condòmini, sia allo stato tecnico-amministrativo dell’edificio e del condominio. Infine, l’articolo 1130, numero 10) Codice civile aggiunge che l’amministratore deve redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e specifica che deve convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni (stabilita anche dall’articolo 1130, numero 1 Codice civile e da ultimo ribadito con l’ordinanza della Cassazione 18185 del 24 giugno 2021).

La mancanza di prova del danno

Se però, nel caso in esame, era risultata chiaramente provata la fondatezza della pretesa di consegna documentale da parte del condominio, non così era parsa la richiesta di risarcimento, la quale avrebbe dovuto essere necessariamente supportata da una dimostrazione del danno subito. Nel caso specifico, pur essendo evidente che essa si sarebbe potuta ipotizzare in un danno da ritardata od omessa restituzione, il giudice non ha potuto farne un’autonoma valutazione, né quantificarlo in base alla sola domanda. Non sussistendo, dunque, un danno analiticamente provato, non è stato possibile stabilire alcun risarcimento.