Condominio

La distanza legale di un metro va osservata con rigore solo se compatibile con la struttura del palazzo

Come per tutte le regole riguardanti la convivenza tra condòmini, la sua applicazione deve tenere conto anche della natura dei diritti dei singoli proprietari

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di Selene Pascasi

La regola che impone la distanza legale di un metro per pozzi, cisterne, fossi e tubi, vale anche per gli edifici in condominio ma, come tutte le norme relative ai rapporti di vicinato, troverà applicazione rispetto alle singole unità solo se compatibile con la concreta struttura del palazzo e con la particolare natura dei diritti e delle facoltà dei singoli proprietari. Di conseguenza, in una causa tra condòmini, il giudice accerterà se la rigorosa osservanza di quelle regole non sia irragionevole, considerata l'esigenza di contemperare i vari interessi coinvolti e garantire una pacifica convivenza. Lo precisa la Corte di appello di Firenze con la sentenza 1865/2022 .

La vicenda

Accende la lite una donna, inizialmente in qualità di procuratrice della madre, poi come nuda proprietaria ed erede dell'appartamento materno. La richiesta rivolta al Tribunale era di dichiarare l'illegittimità della collocazione dell'impianto di condizionamento del vicino. Il manufatto, di cui chiedeva la rimozione, era situato sul muro perimetrale esterno del condominio e a distanza inferiore ad un metro dalla propria abitazione. Non solo. Il motore del condizionatore, orientato verso l'ingresso di casa, le portava aria surriscaldata e il tubo di smaltimento versava acqua di condensa sul terreno antistante. Il vicino respingeva le accuse: l'unità della signora non era abitativa ma uso cantina e l'intralcio non era affatto grave. In ogni caso, non avrebbe potuto installare il motore altrove cioè a distanza legale di un metro. La consulenza lo conferma, il Tribunale boccia la domanda e la controversia arriva in appello dove la proprietaria insiste sull'ingiustificata violazione della distanza.

Le pronunce di merito

A ben vedere, espone, il vicino avrebbe potuto rispettarla sia perché esistevano climatizzatori privi d'impianti esterni e sia perché avrebbe avuto a disposizione più di due metri e mezzo tra i due appartamenti. La Corte di appello, però, non concorda. Intanto, dai rilievi non era emersa la reale disponibilità di quello spazio poiché l'eventuale spostamento verso l'alto dell'unità frigorifera avrebbe comportato un problema di distanze con l'appartamento sovrastante, quello sì ad uso abitativo. Insomma, la particolare conformazione del palazzo non consentiva l'installazione dell'impianto a distanza legale, qualunque fosse la soluzione adottata. Ancora, il motore risultava montato in modo da arrecare il minor pregiudizio possibile al condominio e non recava seri danni alla proprietaria. In definitiva, la consulenza aveva smentito la tesi dell'appellante secondo la quale il vicino aveva agito per allontanare da sé il disagio del motore di condizionamento per scaricarlo su di lei. Il Tribunale, quindi, aveva correttamente ritenuto ragionevole, ed obbligato, il mancato rispetto della distanza legale.

La distanza deve essere compatibile con la struttura dello stabile

Difatti, la norma che prevede la distanza legale di un metro (articolo 889, secondo comma, Codice civile) per pozzi, cisterne, fossi e tubi, è applicabile anche negli edifici condominiali ma in tal caso le regole sui rapporti di vicinato vigono nei confronti delle singole unità solo se compatibili con la concreta struttura dell'edificio e con la particolare natura dei diritti e facoltà dei singoli. Perciò, se invocate in una causa tra condòmini, il giudice dovrà appurare se la loro rigorosa osservanza non sia irragionevole, siccome la coesistenza di più appartamenti in un unico stabile già implica il contemperamento dei vari interessi per un ordinato svolgersi della convivenza (Cassazione, 12520/2010). Nella vicenda, quindi, non solo la mancata osservanza della distanza legale non era stata irragionevole ma era incompatibile con la struttura dell'edificio. Si spiega così la decisione dei giudici di merito di Firenze di respingere l'impugnazione e confermare la soluzione adottata dal Tribunale.

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