Condominio

La norma di legge successiva può prevalere su quanto stabilito dal regolamento assembleare

La norma regolamentare viene perciò di fatto sostituita da norma avente rango superiore intervenuta successivamente

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di Eugenia Parisi

Un condomino impugnava una delibera assembleare per vizio di costituzione ed in violazione delle prescrizioni del Regolamento condominiale che limitava a a tre il numero delle deleghe da attribuire a ciascun condomino; per l’errata ripartizione delle spese relative alla manutenzione degli impianti idrici ed energia, da suddividere in base alle tabelle di proprietà allegate al regolamento, piuttosto che in base ai consumi effettivi di ciascuna unità immobiliare. Il Tribunale di Messina, con sentenza 655/2022 ha rigettato le domande.

La tesi del condominio

La norma regolamentare richiamata risultava contenuta nel regolamento condominiale approvato dall’assemblea dei condòmini prima che entrasse in vigore la riforma del condominio, introdotta dalla legge 220/2012, che ha espressamente disciplinato, riformandolo integralmente, l’articolo 67 disposizioni di attuazione al Codice civile, il quale si occupa della presenza delegata alle assemblee. Quindi, la norma regolamentare richiamata non poteva essere più considerata valevole, perché sostituita da norma avente rango superiore intervenuta successivamente; ed anche in quanto non più valida per espressa previsione dello stesso regolamento per cui le disposizioni che fossero risultate in contrasto con norme di legge o con orientamenti prevalenti, anche futuri, della giurisprudenza, sarebbero state da considerarsi prive di qualunque effetto.

La partecipazione per delega

In tema di condominio, la facoltà di intervenire in assemblea a mezzo di un rappresentante è espressamente riconosciuta a ciascun condomino dall’articolo 67 disposizioni attuative Codice civile, il quale impone che la delega venga conferita per iscritto e ne limita il numero, sancendo che nei condomìni con più di 20 condòmini, il delegato non può rappresentare in assemblea più di un quinto di tutti i condòmini - non solo di quelli intervenuti in assemblea - e non più di un quinto del valore proporzionale dell’edificio, espresso in millesimi. Nel caso di specie, risultava documentato che l’assemblea si era regolarmente e validamente costituita nel rispetto della vigente normativa.

Infatti, la clausola regolamentare richiamata, che stabiliva un limite alle deleghe, doveva ritenersi abrogata, intanto per espressa previsione contenuta nella stessa clausola in favore di una eventuale sopravvenienza normativa e\o giurisprudenziale, poi anche perché il novellato articolo 67 disposizioni attuative regolamenta espressamente il caso in cui il condominio abbia una consistenza elevata, come quello in esame, proprio per assicurare e garantire il regolare svolgimento dei lavori assembleari.

Cosa accade in caso di eccesso di deleghe

Difatti, nel caso in cui non dovesse essere raggiunto il quorum deliberativo o dovesse concretizzarsi un eccesso di deleghe, si profilerebbe l’ipotesi dell’annullabilità delle decisioni adottate, con conseguente paralisi dell’amministrazione della cosa comune. Del resto, l’assemblea, quale organo supremo del condominio, esprime in sede deliberativa una volontà plurisoggettiva che, ove assunta nelle forme di legge, è vincolante per tutti i condòmini.

L’unanimità della delibera sulla nuova ripartizione delle spese idriche

Il criterio di ripartizione delle spese idriche era stato approvato all’unanimità con delibera assembleare precedente mai impugnata e, dunque, è stata dichiara la decadenza di parte attrice dal proporre impugnativa, ai sensi dell’articolo 1137, terzo comma, Codice civile, dal momento che il vigente metodo di suddivisione era stato adottato dal condominio nell’anno 2015, con una delibera all’unanimità (successiva all’adozione del regolamento) prodotta in atti e non contestata.

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