La notifica al condominio si fa solo nelle mani dell'amministratore
Possibile consegnare l’atto anche presso il suo studio, ma non nell’edificio, a meno che non sia presente un locale comune come la portineria
Nulla la notifica al condominio presso l'edificio. Il domicilio del condominio è quello in cui ha sede l'ufficio dell'amministratore ed è a questi personalmente che va spedito ogni atto giudiziario. Il Tribunale di Palermo, quale giudice di appello, con sentenza del 17 marzo 2022, ha così annullato con rinvio, a norma dell'articolo 354 Codice procedura civile, la sentenza emessa dal Giudice di pace che aveva, invece, ritenuto regolare la notifica dell'atto introduttivo del giudizio presso l'edificio condominiale.
I fatti
La controversia aveva ad oggetto l'appello avverso una sentenza con la quale il Giudice di pace di Palermo, dopo avere dichiarato la contumacia del condominio, lo condannava al risarcimento del danno subito da un terzo, a seguito della caduta determinata dal dislivello tra la cabina dell'ascensore condominiale e il pianerottolo di uscita del piano terra, ritenendo il condominio responsabile a norma dell'articolo 2051 Codice civile.Il condominio impugnava il provvedimento lamentando la violazione del contraddittorio, in ragione dell'omessa notifica dell'atto di citazione.
La questione pregiudiziale rispetto al merito della controversia è stata ritenuta assorbente da parte del giudice del gravame, che ne ha disposto l'accoglimento annullando con rinvio il provvedimento impugnato. A tal riguardo è stato richiamato un precedente orientamento del giudice di legittimità (Cassazione ordinanza 27352/16) il quale aveva avuto modo di chiarire che la notifica al condominio, in quanto semplice ente di gestione privo di soggettività giuridica, va effettuata, seguendo le regole stabilite per le persone fisiche, all'amministratore, siccome costituisce l'organo di rappresentanza del condominio all'esterno e nei rapporti con i terzi.
La consegna a mani proprie o presso lo studio
Di conseguenza, tutte le comunicazioni indirizzate alla compagine dei condòmini, ivi compresi gli atti giudiziari, vanno effettuate all'amministratore, peraltro tentando in primo luogo la consegna “a mani proprie”. L'atto (giudiziario) può essere consegnato ai soggetti abilitati a riceverlo, invece del destinatario, soltanto nei luoghi in cui ciò è consentito dagli articoli 139 e seguenti Codice procedura civile, tra i quali può essere compreso, in quanto “ufficio” dell'amministratore, anche lo stabile condominiale, ma solo a condizione che ivi esistano locali, come può essere la portineria, specificamente destinati e concretamente utilizzati per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione delle cose e dei servizi comuni.
Rigettato, peraltro l'assunto del terzo danneggiato con cui lamentava il fatto che nell'atrio condominiale, diversamente da quanto previsto dall'articolo 1129, comma II, Codice civile, non fosse presente alcuna targa dell'amministratore per identificarne la destinazione soggettiva dell'atto, anche in considerazione della circostanza che risultava documentato in atti come l'azione giudiziaria fosse stata preceduta dall'invio di una lettera di costituzione in mora trasmessa presso, per l'appunto, lo studio dell'amministratore tramite il ricorso ad una raccomandata AR.