La Cassazione, sezione II civile, con l’ordinanza 21572 del 24 giugno 2026 ha rigettato il ricorso della condòmina che contestava il riparto delle spese di manutenzione straordinaria di una terrazza a livello di sua proprietà e uso esclusivo, confermando la lettura della Corte d’appello di Trieste (sentenza 458/2022). La delibera imputava il 40% della spesa — la parte di copertura — secondo l’articolo 1126 del Codice civile, ponendo il restante 60% «aggettante» a carico esclusivo della proprietaria...
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