La transazione approvata in assemblea è vincolante anche nei confronti del condòmino dissenziente
In una controversia con l’ente di gestione, deve pagare le spese per il consulente tecnico, anche in caso di accordi paralleli col professionista
Sono due i casi che integrano un’eccezione al dovere contributivo dei condòmini per il pagamento delle spese condominiali sancito dall’articolo 1123 del Codice civile (per cui nessuno può sottrarsi ad esse). Uno di questi è costituito dal richiamo all’articolo 1132 del Codice civile, rubricato “Dissenso dei condòmini rispetto alle liti”, avente valore sul duplice presupposto che la lite riguardi le parti comuni dell’edificio e che la proposizione della controversia in sede civile sia stata deliberata dall’assemblea.
La norma, in particolare, consente a ciascun condòmino di non fare proprio l’esito di una lite giudiziaria, ragione per cui in caso di soccombenza del condominio in giudizio lo stesso potrà essere esonerato dal contribuire alle spese da versare per coprire la sopravvenuta debenza. La ratio è quella di contemperare l’interesse del singolo con quello della collettività, mitigando la rigidità del principio maggioritario, in virtù del quale tutti i condòmini sono soggetti alle decisioni adottate dalla maggioranza. Il dissenso espresso dal singolo condomino vale però esclusivamente nei confronti degli altri residenti. Se, dunque, la parte in lite con il condominio risulti vittoriosa al termine di essa, il condòmino dissenziente deve versare quanto dovuto alla stessa, fatta salva azione di rivalsa.
Resta inteso che il condòmino dissenziente è sempre tenuto a partecipare alle spese per il pagamento del procuratore giudiziale chiamato dall’assemblea a difendere in giudizio lo stesso condominio, nonché a farsi parimenti carico, pro quota parte, delle spese ad esso accessorie, come quelle, ad esempio, del consulente tecnico di parte che ha assistito la difesa legale della compagine condominiale durante lo svolgimento del processo.
Per quanto, invece, riguarda l’accordo di transazione a norma dell’articolo 1965 Codice civile, l’obbligo dei condòmini di concorrere alle spese approvate con delibera assembleare discende direttamente dagli articoli 1118 e 1123 del Codice civile e non dall’efficacia soggettiva del contratto ex articolo 1372 del Codice civile (vedi Cassazione, Seconda sezione, 10371/2021). In definitiva, in questo caso, non potrà trovare applicazione l’articolo 1132 e, dunque, la transazione approvata in sede assembleare è vincolante anche nei confronti del condomino dissenziente (vedi Cassazione, 15302/2022), a nulla pure rilevando - almeno nei confronti del condominio - eventuali accordi intessuti parallelamente dallo stesso col terzo contraddittore.