L'esperto rispondeCondominio

La stanza comune utilizzata come lavanderia da un singolo

La cosa non è legittima se risulta ridotta per gli altri condòmini la fruibilità della parte comune

di Pierantonio Lisi

La domanda

Abito in un palazzo del 1870, formato da quattro appartamenti e una stanza in comune, all’ultimo piano, per accedere al tetto. Il proprietario del secondo/ultimo piano ha aperto - presumibilmente negli anni 70-80 del secolo scorso- un accesso diretto dal suo appartamento alla stanza comune e ha cominciato a usarla come lavanderia, portandoci luce, acqua, scarichi, lavatrice eccetera. Gli attuali proprietari degli appartamenti sono per lo più cambiati, e quindi la maggioranza di loro ha trovato questo stato dei fatti. Vorrei sapere se questa situazione presenta profili di illegittimità, considerato che non c’è prova che i comproprietari dell’epoca abbiano acconsentito, ma semmai solo tollerato, e anche che essi hanno cercato di evitare l’usucapione, tenendo delle loro cose nella stanza in questione. Preciso che i nuovi proprietari vorrebbero che fosse tolta la lavatrice dalla stanza comune oppure che venisse corrisposta un’indennità periodica.

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 14 aprile 2025

La realizzazione di un varco che mette in comunicazione l’unità immobiliare di proprietà di un condomino con una parte comune non può considerarsi sempre lesiva dei diritti degli altri condòmini sulla parte comune in questione (si veda l’articolo 1102 del Codice civile). Lo è solo se l’opera compromette la stabilità, la sicurezza o il decoro architettonico dell’edificio...