L'esperto rispondeCondominio

I condòmini possono affiggere la targa dell’amministratore

di Augusto Cirla

La domanda

La targa che l’amministratore è obbligato ad affiggere «sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi» (articolo 1129, quinto comma, del Codice civile), contenente generalità, domicilio e recapiti telefonici, ha due scopi principali: rendere pubblico il suo nominativo e i suoi recapiti in quanto responsabile del condominio e consentire ad enti pubblici e forze dell’ordine di contattarlo tempestivamente in caso di necessità o di emergenze. Quali conseguenze comporta per l’amministratore il mancato rispetto di quest’obbligo? Come possono i condòmini ottenerne l’adempimento da parte di un amministratore che non dia seguito alla loro richiesta?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 14 aprile 2025

L’articolo 1129, quinto comma, del Codice civile, impone all’amministratore, avvenuta la sua nomina, di apporre sul luogo di accesso al condominio, o di maggior uso comune accessibile anche a terzi, una targa con l’indicazione delle sue generalità e del recapito, anche telefonico. In premessa va escluso che la mancata affissione della targa all’esterno del condominio...