L’articolo 1135, comma 1, n. 4), del Codice civile attribuisce all’assemblea il potere di provvedere alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, imponendo contestualmente la costituzione di un fondo speciale. La disposizione non conferisce, però, un generale potere di amministrazione dell’intero edificio, indipendentemente dall’appartenenza dei singoli beni: le attribuzioni assembleari riguardano la conservazione, l’uso e la gestione delle parti comuni individuate dall’articolo 1117...

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