Lavori mal eseguiti: responsabili solidali appaltatore e direttore lavori, anche se hanno contratti diversi
E anche se le loro condotte costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti
Riguarda la responsabilità di appaltatore e direttore dei lavori in un condominio l’interessante ordinanza 22575/2022 depositata il 19 luglio in Cassazione , temi importanti in tempi di cantieri aperti. A rivolgersi alla Suprema corte la ditta appaltatrice chiamata in causa dall’architetto direttore dei lavori in uno stabile, lavori mal eseguiti secondo il condominio per i quali si chiedeva un cospicuo risarcimento.
I motivi del ricorso e la decisione
Quattro i motivi addotti nel ricorso a partire dalla netta distinzione tra responsabilità dell'appaltatore e del direttore dei lavori, dipendenti da due negozi distinti. Si faceva notare tra l’altro che l’azione di risarcimento era stata avanzata dal condominio nei confronti del secondo, non della ditta esecutrice, non tenuta - a suo dire - al vincolo di solidarietà nei confronti del direttore lavori esterno.
Respinge le motivazioni la Suprema corte a partire proprio da quest’ultimo assunto: secondo la giurisprudenza di legittimità qualora il danno subito dal committente condominio rientri nell’ambito dell’articolo 1669 Codice civile (rovina e difetti di beni immobili) e sia conseguenza di concorrenti inadempimenti di appaltatore e direttore dei lavori entrambi rispondono solidalmente dei danni , anche qualora le loro condotte costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti (Cassazione 18521/2016).
Conclusioni
La diversa natura contrattuale delle due prestazioni non incide quando entrambe le attività possono concorrere alla produzione del danno. Non incide neppure il dato della scarsa presenza del direttore dei lavori nel cantiere. Indipendentemente dalla frequenza dei controlli, il direttore avrebbe potuto contestare le modalità esecutive dell’opera rispetto al progetto anche con una sola visita all’interno dell’edificio. Responsabilità condivisa quindi e risarcimento da corrispondere al condominio danneggiato.