Il mediatore ha diritto alla provvigione ove le parti concludano l’affare, senza che possa assumere rilievo la veste giuridica da costoro prescelta, ma solo il raggiungimento dello scopo economico, per perseguire il quale esse avevano dato incarico al mediatore.
L’impugnazione dell’atto di classamento di un immobile di cui siano proprietari più soggetti dà luogo ad un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari, non potendosi ammettere che tale accertamento – vincolante ai fini dell’esercizio del potere impositivo da parte del Comune in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI) – possa condurre a valutazioni diverse in ordine alla natura dell’immobile medesimo (Nel caso di specie, rilevata d’ufficio la nullità dell’intero procedimento per mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti di un usufruttuario dell’immobile oggetto dell’accertamento catastale, quale litisconsorte necessario pretermesso, la Suprema Corte ha cassato la decisione impugnata con rinvio al primo giudice).
In tema di compravendita, il prezzo deve ritenersi inesistente, con conseguente nullità del contratto per mancanza di un elemento essenziale (ex artt. 1418 e 1470 cod. civ.), allorché esso sia programmaticamente destinato, nella comune intenzione delle parti, a non essere pagato. Tale programmatica esclusione del pagamento deve emergere dal testo negoziale (ossia dalla comune intenzione delle parti come estrinsecata nel contratto), affinché possa ingenerarne l’invalidità per mancanza dell’elemento essenziale del prezzo, e non già da elementi esterni o postumi, ipoteticamente incidenti sui diversi istituti della simulazione, della remissione del debito o semplicemente dell’inadempimento. Diversamente, qualora le parti della vendita stabiliscano di compensare il prezzo pattuito con il debito pregresso del venditore verso l’acquirente, il relativo accordo non fa venir meno il contratto di compravendita. Invero, attenendo tale accordo integrativo solutorio all’esecuzione del contratto e non al suo perfezionamento, esso può essere oggetto di convenzione anche non scritta tra le parti ed aver luogo anche in un momento successivo al perfezionamento del contratto stesso, essendo normale che l’esecuzione di un contratto avvenga non contestualmente, ma in un momento posteriore a quello della formazione del consenso.
Il beneficio fiscale, di cui all’art. 1, commi 344 e ss. della legge n. 296 del 2006, per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta anche ai soggetti titolari di reddito d’impresa (incluse le società immobiliari), i quali abbiano sostenuto spese per l’esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici ceduti a terzi, trattandosi di un’agevolazione volta ad incentivare il miglioramento energetico dell’intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell’interesse pubblico ad un generalizzato risparmio energetico, come si evince, peraltro, dalla formulazione letterale della predetta disposizione normativa che, non contemplando limitazioni di carattere soggettivo od oggettivo, prevede una generalizzata operatività della detrazione d’imposta.
Nel contratto di appalto è configurabile, in capo al committente, quale creditore dell’”opus”, un dovere – discendente dall’espresso riferimento contenuto nell’art. 1206 cod. civ. e, più in generale, dai principi di correttezza e buona fede oggettiva che permeano la disciplina delle obbligazioni e del contratto – di cooperare all’adempimento dell’appaltatore attraverso il compimento di quelle attività, distinte rispetto al comportamento dovuto da questi e necessarie affinché il medesimo possa realizzare il risultato cui è preordinato il rapporto obbligatorio.
In materia di usucapione, nell’indagine diretta a stabilire se una attività corrispondente all’esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l’altrui tolleranza ex art. 1144 cod. civ., e sia, perciò, inidonea all’acquisto mediante possesso, la lunga durata dell’attività medesima può integrare un elemento presuntivo della esclusione di detta situazione di tolleranza e della sussistenza di un vero e proprio possesso. Tale presunzione, tuttavia, è inoperante quando la tolleranza si colleghi ad un rapporto di parentela tra i soggetti interessati, giacché lo stretto legame familiare consente al “dominus” di esimersi dalla necessità di rivendicare periodicamente la piena titolarità della “res” nei confronti del parente beneficiario del godimento del bene. Il protrarsi nel tempo di un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale, può, dunque, integrare un elemento presuntivo di esclusione della tolleranza solo nei rapporti labili e mutevoli, ma non nei casi di vincoli di stretta parentela, nei quali è plausibile il mantenimento di un atteggiamento tollerante anche per un lungo arco di tempo (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio in cui l’attore aveva chiesto di accertare e dichiarare l’avvenuto acquisto per intervenuta usucapione della piena proprietà di alcuni immobili concessigli in uso in virtù dello stretto rapporto di parentela, il giudice adito, in difetto di allegazione e prova di elementi idonei ad integrare una interversione del possesso a dimostrazione dell’avvenuto mutamento dell’originario “animus detinendi” in “animus possidendi”, ha rigettato la domanda attorea).


