CONDOMINIO
PARTI COMUNI
Condominio negli edifici – Parti comuni – Gronde, doccioni e canali di scarico della sommità dell’edificio – Parti comuni – Configurabilità – Fondamento – Conseguenze – Applicabilità art. 1126 c.c. per la ripartizione delle relative spese – Esclusione

In tema di condominio negli edifici, le gronde, i doccioni ed i canali di scarico, che convogliano le acque meteoriche dalla sommità di un edificio condominiale, costituiscono parti comuni, atteso che, svolgendo una funzione necessaria all’uso comune, ricadono tra i beni di cui all’art. 1117 cod. civ., senza che rilevi la circostanza che la copertura del fabbricato, dal quale provengano tali acque, sia costituita da tetto a falda, lastrico o terrazzo di proprietà esclusiva, né trovi applicazione il regime sulle spese stabilito dall’art. 1126 cod. civ., il quale disciplina soltanto le riparazioni o ricostruzioni del lastrico propriamente inteso (Nel caso di specie, richiamato l’enunciato principio ed accertato che le infiltrazioni idriche presenti nell’unità immobiliare degli attori erano state causate dalla cattiva manutenzione del tubo condominiale di scarico sito sul lastrico solare in proprietà esclusiva, ha accolto la domanda attorea e condannato tutti i condomini convenuti al risarcimento del danno nell’importo determinato dalla consulenza tecnica d’ufficio, detratta la somma da imputare ai predetti attori in base alla loro quota millesimale).

CONDOMINIO
SPESE CONDOMINIALI
Condominio negli edifici – Contributi e spese condominiali – Vendita di unità immobiliare di proprietà esclusiva – Lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione ovvero innovazioni deliberati prima dell’atto traslativo – Spese relative – Imputazione all’alienante – Fondamento – Fattispecie in tema di donazione dell’unità immobiliare

In tema di riparto delle spese condominiali per l’esecuzione di lavori consistenti in innovazioni, straordinaria manutenzione o ristrutturazione sulle parti comuni, laddove, successivamente alla delibera assembleare che abbia disposto l’esecuzione di tali interventi, sia venduta un’unità immobiliare sita nel condominio, i costi di detti lavori gravano, secondo un criterio rilevante anche nei rapporti interni tra compratore e venditore, su chi era proprietario dell’immobile compravenduto al momento dell’approvazione di detta delibera, la quale ha valore costitutivo della relativa obbligazione, anche se poi le opere siano state, in tutto o in parte, realizzate in epoca successiva all’atto traslativo (Nel caso di specie, richiamato l’enunciato principio, il giudice adito, nel rigettare la domanda, ha ritenuto che il condomino attore difettasse dell’interesse concreto ad impugnare le delibere condominiali oggetto di causa, con le quali erano state approvate e ripartite tra i condomini le spese concernenti lavori di ristrutturazione deliberati prima dell’intervenuta donazione dell’immobile eseguita in favore dell’attore medesimo dalla madre, come del resto stabilito, con espressa pattuizione di esonero, inserita nel relativo atto stipulato tra le parti).

CONDOMINIO
ASSEMBLEA
Condominio negli edifici – Assemblea – Deliberazioni invalide – Impugnazione – Delibere di ripartizione spese condominiali – Violazione dei criteri legali o convenzionali – Annullabilità – Riflessi sul regime impugnatorio

In tema di condominio negli edifici, sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, trattandosi di deliberazioni assunte nell’esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall’art. 1137, comma 2, cod. civ.

CONDOMINIO
ASSEMBLEA
Condominio negli edifici – Assemblea – Deliberazioni invalide – Impugnazione – Violazione dei criteri di ripartizione delle spese condominiali – Nullità e annullabilità – Condizioni rispettive – Individuazione

In tema di condominio negli edifici, sono nulle le deliberazioni assembleari con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell’assemblea previste dall’art. 1135, nn. 2) e 3), cod. civ., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell’esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall’art. 1137, comma 2, cod. civ.

CONDOMINIO
ASSEMBLEA
Condominio negli edifici – Assemblea – Deliberazioni invalide – Impugnazione – Violazione dei criteri di ripartizione delle spese condominiali – Nullità e annullabilità – Condizioni rispettive – Individuazione

In tema di condominio negli edifici, sono nulle le deliberazioni assembleari con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell’assemblea previste dall’art. 1135, nn. 2) e 3), cod. civ., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell’esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall’art. 1137, comma 2, cod. civ.

CONDOMINIO
ASSEMBLEA
Condominio negli edifici – Assemblea – Deliberazioni invalide – Impugnazione – Violazione dei criteri di ripartizione delle spese condominiali – Vizio di annullabilità – Reiterazione di delibere assembleari tutte inficiate da vizio identico o simile – Riqualificazione in termini di nullità – Esclusione – Fondamento – Riflessi sul regime impugnatorio

In tema di impugnazione delle delibere assembleari condominiali, la qualificazione del vizio in termini di annullabilità non muta al cospetto di una serie di delibere emanate in violazione dei criteri legali o negoziali di ripartizione delle spese, quand’anche si tratti della ripetizione di una violazione identica o simile. Invero, tale situazione non dà luogo a nullità delle delibere, poiché non vi si ravvisano gli estremi di una manifestazione espressa di una volontà di carattere programmatico-normativo intesa a modificare i suddetti criteri. In altre parole, una serie di violazioni puntuali e concrete di tali criteri, nei casi di volta in volta oggetto delle delibere, non dà luogo ad un qualcosa di diverso ed ulteriore rispetto alla somma delle singole volizioni lesive dei criteri medesimi: in particolare, non trasforma tale somma nella manifestazione di una volontà normativa attuale di modifica dei criteri, nemmeno per “facta concludentia”, inammissibile in materia di convenzione ex art. 1123, comma 1, cod. civ.; pertanto, incombe alla parte interessata l’onere di impugnare ciascuna singola delibera entro il termine perentorio ex art. 1137, comma 1, cod. civ.

CONDOMINIO
INNOVAZIONI
Condominio negli edifici – Innovazioni – Nozione – Innovazioni vietate – Fattispecie relativa a trasformazione della comune rampa di accesso al fabbricato in posti per la sosta dei veicoli

In tema di condominio negli edifici, si configura un’innovazione delle parti comuni sia quando la modificazione determini un’alterazione dell’entità materiale del bene operandone una trasformazione, sia quando l’intervento deliberato dall’assemblea comporti la trasformazione della destinazione del bene comune (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha confermato la statuizione di nullità della deliberazione assembleare che, nel disporre la trasformazione della comune rampa di accesso al fabbricato in posti per la sosta dei veicoli, aveva di fatto concretato un’innovazione vietata dall’art. 1120 cod. civ. determinando sia un pericolo per la sicurezza che un’apprezzabile e permanente incomodità anche per un solo condomino).

CONDOMINIO
AMMINISTRATORE
Condominio negli edifici – Amministratore – Nomina – Procedimento per la nomina giudiziale dell’amministratore – Natura e finalità – Riflessi sul regime delle spese

Il procedimento per la nomina giudiziale dell’amministratore di condominio si caratterizza, pur in presenza di situazioni di contrasto tra i condomini, per essere finalizzato esclusivamente alla tutela dell’interesse generale e collettivo del condominio, con l’effetto che, con riguardo ad esso, non trovano applicazione le regole di cui agli artt. 91 e ss. cod. proc. civ. che postulano l’identificazione di una parte vittoriosa e di una soccombente in esito alla definizione di un conflitto di tipo effettivamente contenzioso (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, eliminato la condanna alle spese del procedimento pronunciata a carico del ricorrente in applicazione del principio della soccombenza).

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