CONDOMINIO
CONTROVERSIE CONDOMINIALI
Condominio negli edifici – Controversie – Responsabilità per danno cagionato da cose in custodia – Art. 2051 c.c. – Configurabilità – Presupposti e fondamento – Fattispecie relativa ad azione di risarcimento danni cagionati ad una proprietà esclusiva in conseguenza di lavori di ripristino della facciata di un fabbricato condominiale

In tema di danno cagionato da cosa in custodia, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, non già su una presunzione di colpa del custode – e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 cod. civ. o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all’evento pregiudizievole (Nel caso di specie, riaffermati gli enunciati principi, la Suprema Corte, rigettando il ricorso, ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata con la quale la corte del merito aveva condannato il Condominio ricorrente, in solido con l’impresa appaltatrice, al risarcimento dei danni cagionati ad una proprietà esclusiva in conseguenza di lavori di ripristino della facciata del fabbricato).

CONDOMINIO
AMMINISTRATORE
Condominio negli edifici – Amministratore – Attribuzioni – Rappresentanza negoziale – Lavori di manutenzione straordinaria disposti dall’amministratore – Requisito dell’urgenza – Sussistenza o assenza – Conseguenze rispettive – Fondamento

In tema di condominio negli edifici, qualora l’amministratore, avvalendosi dei poteri di cui all’art. 1135, comma 2, cod. civ., abbia assunto l’iniziativa di compiere opere di manutenzione straordinaria caratterizzate dall’urgenza, ove questa effettivamente ricorra ed egli abbia speso, nei confronti dei terzi, il nome del condominio (c.d. “contemplatio domini”), quest’ultimo deve ritenersi validamente rappresentato e l’obbligazione è direttamente riferibile al condominio medesimo; viceversa, laddove i lavori eseguiti da terzi su disposizione dell’amministratore non posseggano il requisito dell’urgenza, il relativo rapporto obbligatorio non è riferibile al condominio, trattandosi di atto posto in essere dell’amministratore al di fuori delle sue attribuzioni, attesa la rilevanza “esterna” delle disposizioni di cui all’art. 1130 cod. civ., e del citato art. 1135, comma 2, cod. civ. (Nel caso di specie, richiamati gli enunciati principi, il giudice adito, rilevata la mancanza sia di un conferimento assembleare, pregresso o successivo, che dell’obiettiva indifferibilità delle opere eseguite al fine di evitare un danno grave al Condominio, ha accolto l’opposizione proposta dal quest’ultimo e revocato il decreto ingiuntivo opposto, emesso per ottenere il pagamento del corrispettivo da parte di un condomino che, in veste di direttore dei lavori, aveva eseguito prestazioni nell’ambito di opere di messa in sicurezza e rifacimento delle parti comuni dell’edificio).

CONDOMINIO
REGOLAMENTO
Condominio negli edifici – Regolamento – Contenuto – Uso della cosa comune – Art. 1102 c.c. – Derogabilità – Sussistenza

In tema di condominio negli edifici, il regolamento di condominio può validamente derogare alle disposizioni dell’art. 1102 cod. civ. (Nel caso di specie, rilevato che il regolamento di condominio poneva un divieto espresso di intervenire sulle parti esterne dell’edificio o nelle zone comuni senza una autorizzazione condominiale, il giudice adito, nel richiamare anche l’enunciato principio, ha accolto la domanda del condomino attore e condannato i condomini convenuti alla rimozione, sul parapetto esterno della terrazza comune posta al primo piano dello stabile, di un pergolato in legno realizzato senza l’autorizzazione assembleare).

CONDOMINIO
SPESE CONDOMINIALI
Condominio negli edifici – Contributi e spese condominiali – Riscossione – Procedimento monitorio – Giudizio di opposizione – Notifica atto di opposizione presso i procuratori costituiti del Condominio priva dell’indicazione della loro qualità – Costituzione dell’ente di gestione – Sanatoria – Ammissibilità

In tema di condominio negli edifici, la notifica di un atto di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di oneri condominiali, regolarmente effettuata presso i procuratori costituiti del Condominio, ma priva dell’indicazione della loro qualità, non è inesistente, ma nulla e, in quanto tale, sanabile con la costituzione in giudizio dell’ente di gestione.

CONDOMINIO
ASSEMBLEA
Condominio negli edifici – Assemblea – Deliberazioni invalide – Impugnazione – Cessazione della materia del contendere conseguente all’adozione di delibera sostitutiva di una precedente – Rinnovazione sanante con effetti retroattivi – Condizioni

In tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall’assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall’art. 2377, comma 8, cod. civ. dettato in tema di società di capitali, a condizione che la nuova deliberazione abbia un identico contenuto, e che cioè provveda sui medesimi argomenti, della deliberazione impugnata, ferma soltanto l’avvenuta rimozione dell’iniziale causa di invalidità (Nel caso di specie, rilevata la mancata impugnazione della seconda deliberazione nel termine di legge, il giudice adito ha rigettato la domanda attorea per difetto di interesse all’impugnazione della precedente deliberazione in quanto superata dalla nuova la quale era stata adottata a seguito di una convocazione disposta durante il procedimento di mediazione allo scopo di sanare le doglianze che, rispetto alla convocazione della precedente assemblea, erano state sollevate dagli attori).

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