CONDOMINIO
SPESE CONDOMINIALI
Condominio negli edifici – Contributi e spese condominiali – Riscossione – Azione del terzo creditore volta ad ottenere dall’amministratore l’elenco dei condomini morosi – Obbligo di munirsi di un titolo esecutivo – Necessità – Esclusione – Fattispecie in materia di appalto

In tema di condominio negli edifici, l’art. 63 disp. att. cod. civ., laddove impone all’amministratore “di “comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi” non esige, quale necessario presupposto per soddisfare la pretesa creditoria del terzo, l’esistenza di un titolo esecutivo.

CONDOMINIO
ASSEMBLEA
Condominio negli edifici – Assemblea – Avviso di convocazione – Comunicazione ai condomini – Termine di cinque giorni – Osservanza – Necessità – Criterio di computo – Individuazione

In tema di condominio negli edifici, per verificare il rispetto del termine dei cinque giorni previsti dall’art. 66, comma 3, disp. att. cod. civ. per la comunicazione dell’avviso di convocazione occorre effettuare il calcolo a ritroso, partendo dal giorno fissato per l’assemblea di prima convocazione, che deve essere escluso dal calcolo e conteggiando cinque giorni all’indietro, fino ad arrivare al quinto, che deve essere invece incluso nel conteggio (Nel caso di specie, nella contumacia del Condominio convenuto, il giudice adito, ritenuto fondato il vizio di convocazione assembleare dedotto dal condomino attore per violazione del predetto termine, ha annullato la deliberazione oggetto di impugnazione).

CONDOMINIO
ASSEMBLEA
Condominio negli edifici – Assemblea – Deliberazioni invalide – Impugnazione – Vizio di convocazione assemblare – Deduzione da parte del condomino attore – Partecipazione all’adunanza senza contestazione del lamentato vizio – Sanatoria del vizio – Sussistenza

In tema di condominio negli edifici, ogni doglianza del condomino inerente alla fase o procedura di convocazione – riguardando un eventuale vizio della convocazione assembleare – è da ritenersi sanata alla luce dell’intervenuta partecipazione dello stesso alla assemblea, alla mancata contestazione del lamentato vizio e dalla stessa discussione e votazione nel merito dei punti posti all’ordine del giorno dell’avviso di convocazione (Nel caso di specie, pur richiamando l’enunciato principio, il giudice adito ha comunque ritenuto assorbente, ai fini della ritenuta ritualità della convocazione, la circostanza che il condomino attore aveva lamentato l’inosservanza del termine libero di “sette giorni” per la comunicazione della data di svolgimento dell’assemblea, così come espressamente previsto dal regolamento condominiale, stante l’inderogabilità della prescrizione legale di “cinque giorni” sancita dal combinato disposto degli artt. 66, comma 3, e 72 disp. att. cod. civ.).

CONDOMINIO
PARTI COMUNI
Condominio negli edifici – Parti comuni – Ascensore – Diritto all’installazione da parte di un gruppo di condomini – Fondamento – Autorizzazione assembleare – Necessità – Esclusione – Principio di solidarietà condominiale – Applicabilità

In tema di condominio negli edifici, nel contemperamento necessario degli interessi, deve trovare primaria tutela il diritto di numerosi condomini che, dall’installazione dell’ascensore, possono trarre un apprezzabile beneficio in particolare con riguardo agli anziani o alle persone con problemi di salute, dimoranti ai piani più alti; diritto che deve essere privilegiato a fronte delle contrapposte esigenze di altri partecipanti di avere ad esempio un androne più ampio o scale più larghe laddove la tecnologia riduca al minimo i sacrifici di questi ultimi. Pertanto, i condomini possono installare a proprie spese l’ascensore in un edificio che ne è sprovvisto senza avere l’autorizzazione dell’assemblea condominiale e possono farlo anche se ne deriva un disagio nell’utilizzo delle scale e se non si rispettano le prescrizioni tecniche previste dalla legge per il superamento delle barriere architettoniche. E tutto ciò in linea con il principio di solidarietà condominiale che legittima l’installazione dell’ascensore quando è idonea ad eliminare o a ridurre sensibilmente le condizioni di disagio nella fruizione del bene primario dell’abitazione da parte delle persone che per vari motivi hanno difficoltà ad affrontare le scale.

CONDOMINIO
PARTI COMUNI
Condominio negli edifici – Parti comuni – Installazione da parte del singolo condomino di pannelli solari – Assenza di modifica della cosa comune – Autorizzazione preventiva dell’assemblea – Necessità – Esclusione

In tema di condominio negli edifici, l’installazione dei pannelli solari da parte del singolo condomino non richiede alcun passaggio assembleare se non risulta la necessità di modificare parti comuni.

CONDOMINIO
PARTI COMUNI
Condominio negli edifici – Parti comuni – Natura condominiale – Accertamento relativo – Criterio di ripartizione delle spese – Deroga al criterio legale di riparto delle spese secondo i millesimi di proprietà – Rilevanza – Esclusione – Ragioni – Fattispecie concernente domanda di scioglimento della comunione di un’autorimessa sita nel fabbricato condominiale

In tema di condominio negli edifici, non assume rilevanza, ai fini di escludere la natura condominiale di un bene, la circostanza che le spese siano ripartite non già in base ai millesimi, ma, in parti uguali, per quanto riguarda le spese di contribuzione al condominio generale, e in ragione del numero delle quote possedute per quanto riguarda le spese di esercizio di tale bene, in quanto, ai sensi dell’art. 1123, comma 1, cod. civ., il criterio di riparto delle spese secondo i millesimi di proprietà può essere derogato mediante diversa convenzione (Nel caso di specie, il giudice adito ha rigettato la domanda di scioglimento della comunione di un’autorimessa sotterranea facente parte dello stabile condominiale proposta da una condomina che, non più proprietaria di alcuna unità immobiliare ad uso abitativo all’interno dello stesso, aveva invece mantenuto la proprietà di altre due quote che non erano state oggetto dell’alienazione immobiliare).

CONDOMINIO
PARTI COMUNI
Condominio negli edifici – Parti comuni – Indivisibilità – Art. 1119 c.c. – Applicabilità – Presupposti – Fattispecie concernente domanda di scioglimento della comunione di un’autorimessa sita nel fabbricato condominiale

In tema di condominio negli edifici, la condizione per cui la divisione possa farsi “senza rendere più incomodo l’uso della cosa a ciascun condomino” vale per la divisione giudiziaria, mentre il requisito del consenso di tutti i partecipanti al condominio è richiesto per la divisione volontaria (Nel caso di specie, richiamato l’enunciato principio, il giudice adito ha rigettato la domanda di scioglimento della comunione di un’autorimessa sotterranea facente parte dello stabile condominiale proposta da una condomina che, non più proprietaria di alcuna unità immobiliare ad uso abitativo all’interno dello stesso, aveva invece mantenuto la proprietà di altre due quote del bene che non erano state oggetto dell’alienazione immobiliare).

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