Condominio

ll diritto condominiale preso sul serio: l’interesse giuridico ad impugnare la delibera

Si riscontra in tutti i casi in cui quel deliberato determina un pregiudizio ai diritti della persona interessata

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di Ettore Ditta

L’articolo 1137 del Codice civile, che contiene la disciplina sulla impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea, prevede che contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria. Stando così le cose, si potrebbe supporre che sia sufficiente la presenza, in una delibera condominiale, di una qualsiasi violazione della legge o del regolamento di condominio per giustificare l’impugnazione della delibera stessa. Ed invece opera anche un’altra condizione che deve sussistere per poter dare inizio all’azione giudiziaria. L’articolo 100 del Codice di procedura civile, infatti, stabilisce che, per proporre una domanda o per contraddire ad essa è necessario avervi interesse.

Quando è riscontrabile l’interesse ad agire

Ma quando si può affermare che sussiste l’interesse ad agire in un giudizio civile? In sostanza si può dire che sussiste l’interesse ad agire in giudizio contro una delibera approvata dall’assemblea in tutti i casi in cui quella delibera determina un pregiudizio ai diritti della persona interessata; in maniera più generica si potrebbe anche dire che l’intervento del giudice deve essere sempre motivato dalla necessità di fornire a qualcuno una tutela giuridica effettiva e non solo teorica.Qualche esempio tratto dalla prassi è utile per comprendere meglio che cosa è l’interesse ad agire e come si producono i suoi effetti.

Una delle situazioni più frequenti in cui la regola dell’interesse ad agire dimostra tutta la sua rilevanza è quella della convocazione all’assemblea che non è stata inviata ad uno o più condòmini; ed un’altra ipotesi ricorrente è quella della delega conferita da un condomino che è viziata.In proposito è stato chiarito (Cassazione ordinanza 24 ottobre 2014, n. 22685) che, nel caso in cui il condomino impugni la deliberazione assembleare a causa della irregolarità della delega o dell’omessa (o tardiva) convocazione dei condòmini, tale vizio deve riguardare il condomino che propone l’impugnazione e non un altro condomino.

Chi può impugnare la delibera

La spiegazione risiede nel fatto che, in tema di condominio e di assemblea condominiale, i rapporti fra il rappresentante intervenuto ed il condomino rappresentato si devono ritenere disciplinati dalle regole generali sul mandato, con la conseguenza che soltanto il condomino delegante risulta legittimato a fare valere gli eventuali vizi della delega scritta o la carenza del potere di rappresentanza e non anche gli altri condòmini che sono invece estranei a tale rapporto (Cassazione 3952/1994; sentenza 8116/1999; sentenza 4531/2003; sentenza 12466/2004; e sentenza 2218/2013).

E, in maniera analoga per il caso della mancata convocazione all’assemblea di un altro condomino, è stato deciso (Cassazione sentenza 9082/2014) che nel condominio negli edifici, il condomino assente in assemblea, ma regolarmente convocato, non ha il potere di impugnare la delibera per difetto di convocazione di altro condomino, dato che si tratta di vizio che inerisce all’altrui sfera giuridica, come conferma l’interpretazione evolutiva fondata sull’articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, modificato dall’articolo 20 della legge di riforma 220/2012; e nella motivazione della decisione si chiarisce che in questo caso l’esclusione della legittimazione ad impugnare la delibera condominiale , ai sensi dell’articolo 1137 del Codice civile, da parte del condomino assente, è collegata al fatto che si tratta di un vizio che non lo riguarda direttamente.

Anche per quanto riguarda le delibere che ripartiscono le spese di amministrazione viene applicato il principio (Cassazione ordinanza 6128/2017) secondo cui il condomino che intenda impugnare una delibera dell'assemblea, per l'assunta erroneità della disposta ripartizione delle spese, deve allegare e dimostrare di avervi interesse e che ciò presuppone che da tale deliberazione derivi un “apprezzabile” pregiudizio.

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