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Lo stalking condominiale può essere commesso anche con un cane che intimorisce

L'omessa custodia di cani di grossa taglia può comportare l'accusa di atti persecutori commessi in danno dei vicini

di Giulio Benedetti

L'articolo 1138 Codice civile afferma che il regolamento condominiale non può vietare di possedere o detenere animali i domestici, ma la loro custodia è sempre affidata ai proprietari i quali, per l’articolo 2052 Codice civile, rispondono per i danni cagionati dagli stessi; l'omessa custodia di cani di grossa taglia può comportare l'accusa di atti persecutori (articolo 612 bis Codice penale) commessi in danno dei vicini.

Il caso trattato

Un condòmino era stato condannato per il reato dell'articolo 612 bis commesso in danno dei vicini. La vicenda originava da una serie ripetuta di contrasti anche alla presenza di un cane di razza pitbull, detenuto dalla famiglia del condannato, che spesso oltrepassava il cancello e si avventurava nella proprietà delle persone offese, cagionando negli stessi un comprensibile allarme correlato alla sua pericolosità. Il condòmino ricorreva in Cassazione avverso la sentenza di condanna, lamentandone l'ingiustizia, perché il giudice aveva ritenuto credibili le dichiarazioni delle parti offese che si erano costituite parti civili del giudizio. Il ricorrente riteneva inattendibili tali dichiarazioni, in quanto erano animate da malanimo ed erano strumentali perché erano finalizzate ad ottenere un risarcimento economico. Il ricorrente sosteneva che tali elementi dimostravano l'infondatezza dell'accusa rivolta nei suoi confronti.

La decisione della Cassazione

La Suprema corte nella sentenza 22124/2022 dichiarava inammissibile il ricorso e condannava il ricorrente a pagare le spese processuali, le spese del giudizio delle parti civili , e euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Il giudice di legittimità affermava che il ricorrente chiedeva un'inammissibile e diversa valutazione del compendio probatorio, già esaminato dai giudici di merito, e perché riproponeva un esame delle prove per “brani” e al di fuori del contesto in cui erano inserite. Le sentenze del merito non riportavano una non controvertibile difformità tra il senso della dichiarazione e quello tratto dal giudice e non si ravvisa un errore nella valutazione del significato della stessa.

Inoltre, la Corte rilevava che la condanna del ricorrente è stata affermata due volte dai giudici che concordavano nell'analisi e nella valutazione di prove poste a fondamento delle decisioni, con la sentenza di appello che si salda a quella del Tribunale, in modo da costituire un corpo argomentativo uniforme. La giurisprudenza (Cassazione 18975/2017) afferma che in presenza di una doppia sentenza di condanna non può essere invocato l'omesso esame di un atto probatorio laddove i giudici abbiano esaminato in modo conforme elementi istruttori, suscettibili di autonoma valutazione. Il Tribunale escludeva l'intento ritorsivo delle parti civili le quali non avevano rivolto al ricorrente accuse non veritiere dettate da spirito di vendetta o di ritorsione, a cagione dei torti patiti o per il conseguimento dei benefici di carattere patrimoniale, in quanto annessi alla scelta di avere azionato le pretese risarcitorie nel giudizio penale.

Impossibile il riesame del merito

La Cassazione affermava che il ricorso non meritava accoglimento, poiché i motivi riproponevano , in chiave critica, valutazioni fattuali prive di riscontro oggettivo, e il ricorrente pretendeva la rilettura del quadro probatorio e il riesame del merito del giudizio. Invero il giudice di merito non deve esaminare analiticamente tutte le doglianze difensive, ma è sufficiente che, attraverso u na valutazione globale delle deduzioni difensive, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni della sua decisione, dimostrando di avere tenuto presente ogni fatto decisivo. Pertanto, devono ritenersi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata ( Cassazione 8411/1992; Sezioni unite 24/1999).