In caso di morosità che si sia protratta per un semestre, l’amministratore può sospendere il condomino dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato senza bisogno di alcuna autorizzazione dell’autorità giudiziaria, assumendosi la responsabilità della ricorrenza dei relativi presupposti (articolo 63, comma 3 delle disposizioni di attuazione del Codice civile).
Sospensione servizio acqua calda
Tale norma veniva richiamata nel ricorso per provvedimenti d’urgenza dal condominio che voleva avvalersi della possibilità...


