Condominio

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si può chiedere l’annullamento della delibera se entro i termini

In pratica va proposta domanda riconvenzionale in tal senso entro i 30 giorni dall’approvazione del testo come prevede il Codice

di Luana Tagliolini

In sede di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, si può richiedere al giudice di accertare l’annullabilità di una deliberazione purché non siano decorsi i termini di cui all'articolo 1137 codice civile (Cassazione, ordinanza 12379/2023).

I fatti di causa

Il Tribunale, decidendo sull'opposizione a decreto ingiuntivo che intimava un condomino a pagare al condominio la somma per spese di gestione ordinaria e straordinaria, aveva respinto i motivi di opposizione e, dato atto che nel corso del giudizio la sorella, condebitrice solidale con l'opponente, aveva versato parte della somma richiesta, aveva revocato il decreto ingiuntivo e condannato il fratello al pagamento del residuo debito.In sede di appello, l'appellante, per ciò che qui interessa, aveva dedotto la nullità della delibera di approvazione delle spese di gestione posta a base del decreto ingiuntivo per avere essa ripartito le spese relative ai lavori della terrazza in violazione dei criteri stabiliti dalla legge e che la nullità, a differenza dell'annullabilità, poteva essere eccepita e rilevata senza limiti di tempo.

La Corte di merito aveva escluso che il vizio denunziato, consistente nel fatto che la delibera posta a base del credito del condominio avrebbe applicato un criterio di riparto della spesa difforme da quello legale, potesse essere qualificato come motivo di nullità del deliberato, rilevando che la ripartizione erronea delle spese condominiali costituisce motivo di annullabilità delle relative delibere e che non emergevano elementi tali da far ritenere che l'assemblea, con la delibera adottata, avesse voluto modificare i criteri generali di riparto stabiliti dalla legge.

L’orientamento prevalente della Cassazione

Per la Cassazione la soluzione è apparsa giuridicamente corretta ed in linea con l'orientamento delle Sezioni unite della stessa Corte, secondo cui, in tema di ripartizione delle spese di condominio, sono annullabili e, come tali, impugnabili nel termine di cui all’articolo 1137 Codice civile, le delibere con cui l’assemblea determini in concreto la ripartizione delle spese medesime in difformità dai criteri di legge, mentre sono affette da nullità, che può essere fatta valere anche da parte del condomino che le abbia votate, le delibere attraverso le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i criteri di ripartizione delle spese comuni in difformità da quanto previsto dall’articolo 1123 Codice civile o dal regolamento condominiale contrattuale, essendo necessario per esse il consenso unanime dei condòmini (Cassazione Sezioni unite 9839/2021).

Precisa inoltre la stessa Corte che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare l’annullabilità della deliberazione, purché ricorrano due condizioni: la prima che l'annullabilità non sia eccepita solo come vizio ma sia dedotta in via d’azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell’atto di citazione; la seconda che non siano ancora decorsi i termini perentori indicati nell'articolo 1137 codice civile, cioè i trenta giorni dalla data di assemblea - se il ricorrente era presente - o dalla data di ricevimento del verbale - se era assente. Rigettava perciò il ricorso.

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