Condominio

Nell’appalto di servizi di portineria, il condominio non è direttamente obbligato nei confronti del lavoratore

Il condominio non è imprenditore e risponde solo nei confronti della ditta presso la quale il ricorrente lavorava

di Eugenia Parisi

Un soggetto esponeva di aver lavorato alle dipendenze di una ditta di vigilanza, svolgendo mansioni di portierato e custodia presso un condominio; chiamava, quindi, in giudizio entrambi, specificando di non essere mai stato inquadrato e chiedendo le relative differenze retributive. Il Tribunale di Napoli, con sentenza 3619/22, ha accolto le domande nei soli confronti della ditta di vigilanza.

La tesi del lavoratore

Il ricorrente sosteneva di essere stato sottoposto in modo continuativo al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del titolare della ditta, che gli aveva impartito specifici ordini in relazione agli orari ed ai turni di lavoro da rispettare nel condominio. Precisava di essersi occupato di sorvegliare gli accessi dell’immobile, ricevere la posta, segnalare eventuali guasti o altri tipi di inconvenienti, rivendicando, quindi, il diritto ad una retribuzione superiore alla somma corrisposta, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 36 Costituzione e 2099 Codice civile, nonché ulteriori riconoscimenti a titolo di indennità per ferie non fruite, 13esima mensilità, indennità di preavviso e Tfr, in base al Ccnl applicabile. Sosteneva, infine, che il condominio, in qualità di committente ed ai sensi degli articoli 29 Dlgs 276/03 e 1676 Codice civile, era solidalmente responsabile insieme alla ditta convenuta del pagamento delle retribuzioni non corrisposte.

L’accoglimento delle tesi del condominio

Il condominio, per contro, si riteneva estraneo, evidenziando l’inapplicabilità nei suoi confronti della solidarietà ex articolo 29 Dlgs 276/03 e la mancanza di prova in ordine ai presupposti di cui all’articolo 1676 Codice civile. Precisava, in particolare, di aver sottoscritto un contratto di appalto con la ditta convenuta, concordando un costo mensile sempre tempestivamente corrisposto ed il giudice ha accolto la tesi, muovendo dal quadro normativo di riferimento e dall’analisi della natura giuridica del condominio. Infatti, è si vero che l’articolo 29, comma 2, Dlgs 276/2003 introduce una responsabilità solidale tra appaltatore e committente, predisponendo una disciplina in favore del lavoratore (soggetto debole del rapporto) nell’ipotesi in cui l’appaltatore non adempi al suo obbligo retributivo.

Tuttavia, il caso in esame non rientrava nell’applicazione del comma 2 ma del successivo 3 ter per cui fermo restando quanto previsto dagli articoli 18 e 19, le disposizioni di cui al comma 2 non trovano applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale.Del resto, la natura giuridica del condominio è quella di ente sfornito di autonomia patrimoniale perfetta e di personalità giuridica autonoma, risultando perciò escluso dal campo di applicazione dell’articolo 29, comma 2.

Legittimato ad agire anche il singolo condomino

La peculiare natura del condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica autonoma e distinta da quella dei suoi componenti, i quali devono intendersi rappresentati ex mandato dall’amministratore, comporta che l’iniziativa giudiziaria di quest’ultimo a tutela di un diritto comune dei condòmini non priva i medesimi del potere di agire personalmente a difesa di quel diritto, così Cassazione civile 35576 del 19 novembre 2021 che ribadisce la formula descrittiva di successo secondo cui il condominio è un ente di gestione sfornito di personalità distinta da quella dei suoi partecipanti (Cassazione Sezioni unite 10934/2019).

Il condominio non è imprenditore

Al di la della natura giuridica del condominio, lo stesso non esercita mai attività di impresa, a nulla rilevando che non sia formalmente una persona fisica. Sotto tale ultimo profilo, dunque, in virtù di una sostanziale equiparazione del condominio ad una persona fisica, allo stesso non può essere esteso il regime di responsabilità solidale di cui al Dlgs 276 del 2003. In ultima analisi, neppure poteva configurarsi una responsabilità del condominio convenuto ex articolo 1676 Codice civile, in quanto aveva dato prova di aver regolarmente pagato la ditta appaltatrice per il servizio prestato, prima della richiesta di pagamento.Di conseguenza, il ricorso rimaneva in vigore solo nei confronti dell’appaltatrice, rimasta contumace e condannata al pagamento di quanto richiesto dal lavoratore.

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