Il procedimento di revoca di amministratore di condominio, dando luogo a un processo plurilaterale in camera di consiglio, non è soggetto a mediazione obbligatoria ex Dlgs 28 del 2010, sicché è di conseguenza inapplicabile allo stesso la sanzione pecuniaria prevista in caso di mancata partecipazione della parte costituita alla procedura senza giustificato motivo. Lo ribadisce la Cassazione nell’ordinanza 10275/2026 depositata il 20 aprile.
I fatti
La vicenda originava dalla revoca di un amministratore per...


