Il procedimento di revoca di amministratore di condominio, dando luogo a un processo plurilaterale in camera di consiglio, non è soggetto a mediazione obbligatoria ex Dlgs 28 del 2010, sicché è di conseguenza inapplicabile allo stesso la sanzione pecuniaria prevista in caso di mancata partecipazione della parte costituita alla procedura senza giustificato motivo. Lo ribadisce la Cassazione nell’ordinanza 10275/2026 depositata il 20 aprile.

I fatti

La vicenda originava dalla revoca di un amministratore per...

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