Condominio

Nessun titolo edilizio per il maxi pergolato in pieno centro storico: non si può intimarne la demolizione

Solo la tettoia, che ha copertura e tamponature non facilmente amovibili, è considerata costruzione e non arredo

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di Annarita D’Ambrosio

Può essere ritenuto di edilizia libera e dunque non necessitare di alcuna autorizzazione un pergolato costituito da « travi in legno avvitate a parete e da pilastri in legno appoggiati sul pavimento, con copertura costituita da plastica e rampicanti, in cannicciata». La precisazione è contenuta nella sentenza del Tar Lazio 5634/2021, che definisce la struttura in questione «arredo da terrazzo, come tale non richiedente il rilascio del permesso di costruire e non assoggettata al conseguente ordine di demolizione».

Pubblicata il 12 maggio scorso la pronuncia è interessante perché oltre a precisare quando il pergolato possa essere ritenuto ornamento e quando no, conferma la non necessità di titolo edilizio anche sulla terrazza di un appartamento nel centro della capitale, all’interno delle mura aureliane, innestandosi dunque anche nel dibattito sulla tutela dei centri storici.

La vicenda
A rivolgersi al Tribunale amministrativo regionale la proprietaria dell'appartamento in condominio cui una determinazione dirigenziale di Roma Capitale aveva intimato l'abbattimento del pergolato in questione, perchè privo di titolo edilizio, nonché la contestazione della trasformazione di un lastrico solare condominiale in terrazzo di proprietà. Provvedimenti illegittimi a detta della donna, proprietaria sin dagli anni '80 dell'appartamento con terrazza, ampliato di 10 mq con concessione edilizia in sanatoria nel 2003, esteso ulteriormente con l'acquisto nel 2002, di una porzione di terrazzo adiacente a quella del suo appartamento sulla quale sorgeva un piccolo vano per ricovero attrezzi.

La Polizia Municipale, nel corso di un sopralluogo relativo a lavori in vecchi locali condominiali, le aveva contestato alcuni abusi edilizi. Il procedimento aperto, avvalsosi di una consulenza tecnica fatta eseguire dalla Procura di Roma, era stato archiviato per l'insussistenza dei reati edilizi con atto del 23 giugno 2020.

La decisione e la definizione di pergolato
Nel ritenere il ricorso della proprietaria dunque in parte fondato e meritevole di accoglimento, il Tar Lazio conferma che alcune delle opere ritenute dall'amministrazione abusive hanno invece piena legittimazione e quanto al pergolato di circa 120 mq è da considerarsi arredo da terrazzo.

Richiamando Consiglio di Stato 5008/2018, Tar Lombardia, Brescia 646/2018 e Tar Campania, Salerno, 851/2020, il Tar Lazio conferma che il pergolato è «una struttura realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazze, costituita da un’impalcatura formata da montanti verticali ed elementi orizzontali che li connettono ad una altezza tale da consentire il passaggio delle persone; di norma quindi, è una struttura aperta su tre lati e nella parte superiore, e non richiede alcun titolo edilizio» a meno che sia provvisto di copertura e di tamponature non facilmente amovibili che lo qualifichi alla stregua di una tettoia.

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