Niente sequestro giudiziario in assenza della prova del danno da ritardato adempimento
I requisiti del ricorso alla misura cautelare devono entrambi esistere: l’esistenza di sufficienti presupposti per applicare l’istituto e il pericolo nel ritardato pagamento
In piena emergenza Covid – 19 le aule giudiziarie hanno visto il moltiplicarsi di controversie in materia locatizia. In particolare, sia gli organismi di mediazione che i giudici di merito, hanno dovuto prendere atto delle attuali difficoltà dei conduttori nel corretto adempimento delle prestazioni pattuite contrattualmente. Ancora oggi, si moltiplicano le problematiche relative all'adempimento contrattuale ed alle cause che portano all'inadempimento.
Le locazioni commerciali e le difficoltà di adempimento attuali
Un rilievo particolare lo assumono, indubbiamente, le locazioni commerciali, alla luce del fatto che, in tali rapporti, il conduttore che esercita all'interno del locale l'attività commerciale, potrebbe essersi trovato a far fronte ad un evidente decremento dei proventi dall'attività, causato dalle difficoltà e dalle restrizioni da coronavirus. D'altro canto, anche il locatore, proprietario del bene concesso in locazione ha le sue ragioni in questo particolare periodo storico. Una locazione commerciale, soprattutto quando il canone di locazione garantisce una certezza nelle entrate, rappresenta a volte un'ancora di salvataggio.
Il sequestro giudiziario
Ad ogni modo, occorre sempre tenere a mente che alla tutela del debitore si contrappone la tutela del creditore. Recentemente, il Tribunale di Roma si è occupato di un reclamo avverso un provvedimento che ha rigettato la richiesta di sequestro giudiziario di un'azienda. E' bene ricordare che il sequestro giudiziario è disciplinato dall'articolo 670 del Codice di procedura civile che così dispone : «Il giudice può autorizzare il sequestro giudiziario :1) di beni mobili o immobili, aziende o altre universalità di beni, quando ne è controversa la proprietà o il possesso [Codice civile 832, 1140], ed è opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea [676];2) di libri, registri, documenti, modelli, campioni e di ogni altra cosa da cui si pretende desumere elementi di prova, quando è controverso il diritto alla esibizione o alla comunicazione [210 Codice procedura civile; 2711Codice civile], ed è opportuno provvedere alla loro custodia temporanea».
La vicenda
Nel caso trattato dal Tribunale di Roma e definito con ordinanza del 4 novembre 2020, il locatore impugnava il provvedimento con cui era stato rigettato il ricorso proposto al fine di ottenere un sequestro giudiziario dell'azienda, debitrice per canoni di locazione non pagati. Il reclamante sosteneva che il mancato pagamento dei canoni di locazione rappresentava un pregiudizio economico sintetizzabile, da un lato nei mancati introiti e, dall'altro, nell'impossibilità di far fronte agli impegni contrattuali assunti dalla stessa reclamante. Riteneva, dunque, che dal mancato pagamento dei canoni di locazione, derivasse un danno diretto ed indiretto che, se procrastinato sino all'esito di una sentenza che definisse un giudizio di merito, avrebbe causato un ulteriore danno. Si parla, in questi casi, di danno da “periculum in mora” (danno nel ritardato adempimento).
I due requisiti dei procedimenti cautelari
Nei procedimenti cosiddetti cautelari, infatti, i presupposti che legittimano la domanda giudiziale sono due : il fumus boni iuris e, cioè, la verosimile fondatezza della domanda ed il periculum in mora ovverosia il pericolo da ritardo. Ciò che rileva, in ogni caso, è la necessità che entrambi i presupposti siano esistenti, non essendo sufficiente che venga alla luce solo uno dei due. Ed infatti, nel caso trattato dal Tribunale capitolino, nonostante sia stato ritenuto presente il fumus boni iuris, rappresentato dall'inadempimento del conduttore per non aver pagato i canoni di locazione, il giudice non ha rilevato l'esistenza del periculum in mora.
Conseguentemente, è stata rigettata la richiesta di sequestro cautelare anche in caso di accertato inadempimento del debitore circa la corresponsione dei canoni d'affitto d'azienda. In una nota dell'avvocato Giuseppe Cavallaro, che ha segnalato il provvedimento in commento e ha assistito il resistente, si legge che «il periculum in mora che costituisce il substrato primario di ogni procedimento cautelare e, nel caso del sequestro giudiziario (di azienda), non può essere identificato nell'inadempimento del debitore all'obbligo della corresponsione dei canoni». Ed invero, il Tribunale di Roma ha evidenziato come «il periculum in mora non può che ravvisarsi nella cattiva gestione dell'azienda».