In tema di sospensione della efficacia esecutiva delle delibere assembleari condominiali ex articolo 1137, comma 3 del Codice civile, il requisito dei rischi in caso di ritardo (periculum in mora) non sussiste laddove il pregiudizio economico lamentato dai condòmini - scaturito dalla asserita illegittimità del rendiconto o da errori nella ripartizione delle spese - sia suscettibile di un agevole e completo riequilibrio contabile nelle gestioni successive. Gli eventuali importi pagati in eccedenza...

Riproduzione riservata Ⓒ