Non implica condanna penale la denuncia infondata di rumorosità del vicino
Anche se è vietato, tra le proprietà confinanti, il compimento degli atti emulativi finalizzati a ledere i vicini
L'articolo 833 Codice civile vieta, tra le proprietà confinanti, il compimento degli atti emulativi finalizzati a ledere i vicini; tali atti hanno varie motivazioni che risiedono nel dispetto, o nell'invidia, o nella volontà che i vicini vendano le loro proprietà magari a prezzo vile, in modo da poterne approfittare. A tal riguardo anche le azioni infondate possono sortire lo stesso effetto, ma non comportano necessariamente la condanna del convenuto, come affermato dalla Cassazione nell’ordinanza 23296/2021.
Il caso trattato
Un proprietario citava davanti il Tribunale il vicino denunziando immissioni illecite di rumori, di fumi e di odori e ne chiedeva la cessazione e la condanna al risarcimento del danno. Il Tribunale e la Corte di appello rigettavano la domanda affermando che la consulenza tecnica, effettuata nel corso del giudizio, non aveva rilevato quanto affermato dall'attore, mentre erano irrilevanti le testimonianze, in quanto contenevano valutazioni soggettive e le informazioni, di cui si era chiesta l'acquisizione, non era decisiva.
L'ordinanza della Cassazione
L'attore ricorreva al giudice di legittimità, lamentando l'ingiustizia della motivazione della sentenza della Corte di appello, poiché non aveva sviluppato la sua denuncia di frode processuale, in quanto i resistenti avevano alterato lo stato dei luoghi, prima del compimento della consulenza tecnica, che in sede penale aveva originato un procedimento penale nei loro confronti. Inoltre, il ricorrente riproduceva nel ricorso le dichiarazioni testimoniali rese nel processo civile e nel processo penale e parti dell'elaborato peritale. La Cassazione rigettava il ricorso e condannava il ricorrente a pagare le spese di giudizio e un ulteriore importo di contributo unificato.
Il giudice di legittimità sosteneva che la motivazione del giudice di appello giustamente escludeva l'incidenza del procedimento penale nella controversia. Il ricorrente nel giudizio di merito non aveva assolto all'onere probatorio di provare il fondamento della sua azione, le cui affermazioni erano state contestate dai convenuti. Inoltre, il giudice di appello ha correttamente apprezzato l'elaborato peritale confezionato dal consulente di parte prima della causa, in quanto è un giudizio rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito. La Cassazione ha inoltre condiviso il giudizio di inammissibilità delle prove orali proposte dal ricorrente, poiché i capitoli erano generici e portanti semplici valutazioni. Inoltre, il giudice di appello ha giustamente non disposto l'ispezione proposta dal ricorrente, poiché tale strumento probatorio è rimesso al suo giudizio discrezionale. Per la Suprema corte la ricostruzione logica e fattuale del resistente non raffigura vizi di nullità, ma la sollecitazione al giudice di legittimità di procedere ad un'inammissibile valutazione sul merito della causa.