Non interrompe la prescrizione l’invio del sollecito di pagamento al destinario sbagliato
Nel caso specifico non presso lo studio dell’amministratore ma all’indirizzo del condominio, privo di portineria
Il credito nei confronti del condominio, ceduto dall'appaltatore ad una nuova società si prescrive se i solleciti di pagamento sono inidonei ad interrompere il decorso del termine prescrizionale. A tale conclusione è giunto il Tribunale di Roma (sentenza 25 ottobre 2021 numero 16636) relativamente alla vicenda riguardante l'esecuzione del contratto d'appalto intercorso tra il condominio e la società appaltatrice la quale cedeva il contratto ad una terza società.
La comunicazione della cessione del credito
Quest'ultima, a seguito del mancato pagamento di alcune fatture emesse in relazione ai lavori svolti, chiedeva ed otteneva dal Tribunale un decreto ingiuntivo nei confronti del condominio per il pagamento dell'importo oggetto delle fatture insolute. Il condominio proponeva opposizione alla pretesa creditoria per molteplici ragioni tra cui il difetto di legittimazione ad agire della società opposta (sia perché soggetto estraneo al rapporto contrattuale sia a fronte della mancata comunicazione della intervenuta cessione del credito all'amministratore) e l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Precisa il Tribunale che riguardo alla contestazione circa la mancata comunicazione della cessione del contratto al condominio, la formalità della comunicazione al debitore ceduto poteva dirsi osservata tramite la notifica del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo. Il credito, già trasferito nel patrimonio del cessionario per effetto del contratto di cessione, legittimava lo stesso cessionario, una volta effettuata la notifica del contratto, a pretendere la prestazione dal debitore, sicché la cessione intercorsa tra l'ex società appaltatrice e l'odierna opposta si appalesa del tutto valida ed efficace anche nei confronti del debitore ceduto che, con la notifica del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo, ha avuto piena contezza della intervenuta cessione del suo debito.
La prescrizione del credito ingiunto
Appare, invece, fondata l'eccezione di prescrizione del credito ingiunto sollevata dal Condominio opponente.Secondo l'insegnamento della Suprema corte «… la notifica al condominio di edifici …. va effettuata ….. all'amministratore …..sicché, …., l'atto può essere consegnato ai soggetti abilitati a riceverlo, invece del destinatario, soltanto nei luoghi in cui ciò è consentito dagli articoli 139 e seguenti Codice procedura civile. Tra questi luoghi può essere compreso, in quanto “ufficio” dell'amministratore, anche lo stabile condominiale, ma solo a condizione che ivi esistano locali, come può essere la portineria, specificamente destinati e concretamente utilizzati per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione delle cose e dei servizi comuni» (Cassazione ordinanza 27352/2016).
Conclusioni
Nel caso in esame, i numerosi solleciti di pagamento risultavano tutti inviati, da parte della società, direttamente al condominio presso lo stabile condominiale e non presso il domicilio dell'amministratore né esisteva un locale adibito al servizio di portineria.La suddetta modalità di comunicazione risultava, quindi, irregolare ed inidonea a perseguire lo scopo dell'atto cioè inidonea ad interrompere il decorso del termine prescrizionale.Il Tribunale accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo.
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di Carlo Pikler - Centro studi privacy and legal advice