Il singolo condomino che intende installare una canna fumaria nel cavedio condominiale (cosiddetto pozzo luce) esercita il suo diritto di utilizzo delle cose comuni e, a tal fine, non ha necessità della preventiva autorizzazione assembleare (sempre che non impedisca l’altrui paritario uso, non rechi pregiudizio alla stabilità e alla sicurezza dell’edificio, e non ne alteri il decoro architettonico). Questo, in estrema sintesi, il principio affermato dalla sentenza del Tribunale di Firenze 7 agosto...

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