La domanda
A ottobre 2025, il nostro condominio ha sostituito la caldaia centralizzata con una nuova a condensazione a gas, pagando le spese interamente nel 2025. L’intervento include anche l’installazione di uno scambiatore a piastre, della pompa inverter, la nuova regolazione climatica e il rifacimento delle linee. L’amministratore sostiene che l’intervento è detraibile al 50 per cento, come manutenzione straordinaria, ex articolo 16-bis del Dpr 917/1986, Tuir, in quanto non sarebbe «semplice sostituzione della caldaia», e che l’esclusione prevista dalla legge di Bilancio per il 2025 (207/2024) riguarderebbe solo l’ecobonus e non il bonus ristrutturazioni. A parere dell’esperto - tenendo conto dell’articolo 1, comma 55, lettere a e b, della legge di Bilancio per il 2025, che esclude esplicitamente entrambi i bonus, e della circolare 8/E/2025, che, al paragrafo 2.1, definisce la «installazione» come «acquisto, assemblaggio e messa in funzione di una caldaia unica» - la presenza di componenti aggiuntivi è sufficiente a sottrarre l’intervento dall’esclusione, o la natura del generatore installato è comunque dirimente?
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 22 giugno 2026
Le spese sostenute nel 2025 per la sostituzione della caldaia con una a condensazione non sono detraibili (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986; articolo 1, commi 54-56, della legge 207/2024, di Bilancio per il 2025); articolo 1, comma 22, della legge 199/2025; circolare 8/E/2025). In particolare, dal 1° gennaio 2025, non sono più ammessi alla detrazione fiscale...



