Non scatta l’usucapione se nell’immobile c’è una persona legata da parentela con il proprietario
Va considerata come detenzione o subdentenzione, ma l’intenzione si presume non sia quella di possedere
Il godimento dell'immobile per tolleranza che dipende da motivi di parentela, tale da impedire l'usucapione del bene, non è sindacabile in sede di legittimità, se non per la denuncia del vizio di cui all'articolo 360, comma 5, Codice procedura civile. Questo principio è stato appena affermato dalla Cassazione con la ordinanza 493, pubblicata in data 14 gennaio 2021.
Differenza tra possesso e detenzione
Possesso e detenzione sono due situazioni giuridicamente differenti che conducono ad effetti sostanziali disparati, ai fini dell'usucapione. L'articolo di riferimento è il 1140 Codice civile, a mente del quale: «Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto. Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa».
L'aspetto soggettivo
Il comma secondo della norma si riferisce, per l'appunto, alla detenzione che, rispetto al possesso, muta l'animo attraverso cui viene gestito il bene. Nel primo caso l’intenzione di detenere presuppone il riconoscimento della proprietà altrui; aspetto soggettivo non presente, invece, nell’intenzione di possedere, che, in quanto tale, non si configura in termini di precarietà. In altri termini, la detenzione si differenzia dal possesso per il diverso elemento soggettivo che la connota.
La relazione di ospitalità
Così, un esempio di detenzione, si concretizza nella cosiddetta relazione di ospitalità. Si tratta di quelle situazioni per cui una persona entra nella casa di un altro e dispone in una certa misura dei beni in essa contenuti, in forza di un rapporto personale, che può essere determinato da uno speciale affetto (parenti, invitati) o da altri motivi, ma a cui in ogni caso inerisce una presunzione di fiducia.
La prova
Ne consegue che risulta legittimo il convincimento del giudice di merito laddove abbia escluso la presenza dell’intenzione di possedere nei confronti di chi abbia coabitato con persone che avevano ricevuto a titolo di detenzione un dato immobile, propriamente per una cosiddetta relazione di ospitalità. Quest'ultimo può essere qualificato come subdententore, ossia detentore che gestisce l'immobile con il permesso di altro detentore, con conseguente mancata maturazione del ventennio ad usucapione all'epoca della instaurazione del contenzioso giudiziale, per mancanza dell'elemento soggettivo.