Non si possono affiggere in bacheca i dati personali dei condòmini
Trattasi di luogo esposto al pubblico e soggetto a possibile visione da parte di un numero indefinito di soggetti
Con l'ordinanza 29323 del 7 ottobre 2022, la Cassazione, pronunciandosi in materia condominiale, ha specificato che è vietato al condominio indicare in bacheca i dati personali dei condòmini, in quanto ciò viola la privacy di questi ultimi.
I fatti di causa
Il Tribunale respingeva la domanda di risarcimento dei danni proposta ai sensi dell’articolo 15 del Dlgs 196 del 2003 da Tizio nei confronti del condominio Alfa e dell’amministratore Caio. Detti danni erano conseguiti all'illegittimo trattamento dei dati personali determinato dalla divulgazione, per mezzo di affissione in una bacheca condominiale esposta alla possibile visione di terzi, di un avviso di convocazione assembleare con relativo ordine del giorno indicante una richiesta di conciliazione a riguardo di un decreto ingiuntivo, e dalla successiva consegna ai condòmini, attraverso un’addetta alle pulizie, di un ulteriore documento, aperto e liberamente leggibile, volto a chiarire il motivo della predetta convocazione con specifico riguardo alla posizione di Tizio.
Il Tribunale respingeva la domanda, in quanto riteneva non grave la violazione commessa ed anche perché mancava la prova dei paventati danni patiti a seguito dell'affissione in contestazione.A questo punto, la vicenda approdava in Cassazione, davanti alla quale Tizio lamentava, in particolare, la violazione degli articoli 2727, 2729 Codice civile, 115 e 116 Codice procedura civile, 11, 15 e 152 Dlgs 196 del 2003, 2697 Codice civile, nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto non provato il danno senza considerare la rilevanza degli elementi presuntivi sottesi.
La decisione
La Cassazione, nel dare ragione a Tizio, stabiliva che «La disciplina del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Dlgs 196 del 2003, prescrivendo che il trattamento dei dati personali avvenga nell’osservanza dei principi di proporzionalità, di pertinenza e di non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i dati stessi sono raccolti (Cassazione 18443-13), non consente che gli spazi condominiali, aperti all’accesso di terzi estranei rispetto al condominio, possano essere utilizzati per la comunicazione di dati personali riferibili al singolo condomino. Ne consegue che - fermo restando il diritto di ciascun condomino di conoscere, anche di propria iniziativa, gli inadempimenti altrui rispetto agli obblighi condominiali, l’affissione nella bacheca dell’androne condominiale, da parte dell’amministratore, dell’informazione concernente le posizioni di debito del singolo condomino costituisce un’indebita diffusione di dati personali, come tale fonte di responsabilità civile ai sensi degli articoli 11 e 15 del citato codice».
Dunque, non si può affiggere in bacheca un avviso di convocazione recante alcune informazioni personali, come quelle che riguardano la posizione debitoria di uno dei condòmini.Inoltre, secondo gli ermellini, non può essere considerata giustificata e non eccedente l’affissione in una bacheca, esposta al pubblico e soggetta a possibile visione da parte di un numero indefinito di soggetti, soprattutto quando l’avviso risulti essere già stato comunicato a tutti i condòmini. Piuttosto, l’avvenuta previa comunicazione porterebbe a sostenere l’ultroneità dell’affissione in bacheca, e quindi l’eccedenza del trattamento rispetto al fine.
Il diritto al risarcimento
La normativa sul trattamento dei dati personali stabilisce che, in caso di violazione, il danneggiato ha diritto al risarcimento dei danni, sia patrimoniali che non patrimoniali; tuttavia, l'interessato deve fornire la prova del pregiudizio subito.Poiché, nel caso in esame, si trattava della pubblicazione indebita nella bacheca condominiale dei dati sensibili di un legale, il cui studio era ubicato proprio nel condominio, secondo i giudici di legittimità, la prova era stata raggiunta.
Difatti, è indubbio che l’informazione sullo stato debitorio dell'avvocato aveva leso la sua reputazione, in quanto i potenziali clienti avrebbero potuto leggere ciò che era stato affisso in bacheca.Pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto soltanto valutare la rilevanza del danno patito e liquidarlo, cose che, nella sentenza impugnata, erano entrambe mancate del tutto.In virtù di ciò, la Suprema corte accoglieva il ricorso e cassava la sentenza impugnata.