È nulla la transazione, stipulata dall’amministratore su autorizzazione dell’assemblea assunta a sola maggioranza, che preveda l’esonero di un condomino dalla partecipazione alle spese per la conservazione e il godimento delle parti comuni o la gestione autonoma di porzioni di piano in assenza di un effettivo scioglimento del condominio. Deroghe ai criteri legali di ripartizione delle spese stabiliti dall’articolo 1123 Codice civile richiedono, a pena di nullità, il consenso unanime di tutti i condòmini...

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